La Cassazione dice stop ai commercianti che si improvvisano “Grande Fratello”

Novità in materia di privacy!

Gli ermellini (cioè i Giudici della Corte di Cassazione che indossano toghe rosse bordate di pelliccia dello sfortunato roditore), con la recentissima sentenza n. 17440/2015, affermano che

non appare possibile dubitare del fatto che l’immagine costituisca dato personale, […] immediatamente idoneo a identificare una persona, a prescindere dalla sua notorietà”.

 

Il fatto?

L’immagine era quella di ignari Clienti di un esercizio commerciale della Provincia di Reggio Calabria, i quali, entrando in un negozio, venivano ripresi da una telecamera posizionata dal Negoziante a loro insaputa e collegata ad un monitor.

Ma gli Agenti del Commissariato locale, scoperta l’apparecchiatura “nascosta”, “in considerazione della mancanza dell’apposito cartello previsto dall’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, procedevano alla contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 161 del citato decreto legislativo (cd. Codice della Privacy, n.d.r.)”.

In altre parole…

l’indiscreto commerciante veniva multato per non aver avvisato i Clienti di effettuare attività di trattamento di un loro dato personale: l’immagine ripresa dall’impianto di videosorveglianza.

Infatti, come sintetizzato nella pronuncia in commento, “il Provvedimento del Garante (della Privacy, n.d.r.) del 29 aprile 2004, […] prevede che “a differenza dei soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici economici possono trattare dati personali solo se vi è il consenso preventivo espresso dall’interessato”. Ovviamente, non si può pretendere che un Negoziante chieda ed ottenga il consenso alle riprese da parte di chiunque faccia ingresso nel suo negozio.

Così, il Garante della Pivacy ha stabilito che

la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora […] sia effettuata nell’intento di perseguire […] fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro”, tramite la semplice esposizione al pubblico di un avviso (chiaro, posizionato nei pressi dell’area videosorvegliata e ben visibile!).

La Suprema Corte ha confermato che nessuno può rubarvi l’immagine, anche se non siete VIP, per lo meno senza avvisarvi con un cartello!