Il Jobs Act cristallizza la riforma del Testo Unico Maternità: il nuovo congedo parentale
Le modifiche del Testo Unico Maternità (D. Lgs. n. 151/2001) superano la soglia della “sperimentazione”, divenendo definitive in forza di quanto statuito dal Legislatore con un recente decreto di attuazione del cd. Jobs Act. Esultano i neogenitori o aspiranti tali, ai quali sono destinati margini di maggiore flessibilità nella fruizione del congedo parentale:
il diritto di assentarsi dal lavoro per l’accudimento della prole, infatti, è stato esteso dal tetto massimo degli 8 anni ai 12 per ciascun figlio e può essere frazionato.
Chi può giovarsene?
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La lavoratrice dipendente, madre, che abbia già esaurito i cinque mesi di congedo (obbligatorio) di maternità, ma per non più di sei mesi;
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Il lavoratore dipendente, padre, dalla nascita del figlio, ma per non più di sette mesi;
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Il lavoratore dipendente, genitore single, ma per non più di dieci mesi.
Ovviamente, durante il periodo di congedo parentale il Lavoratore che se ne giova non percepirà la retribuzione consueta, bensì un’indennità pari al 30% dello stipendio, anticipata dal Datore di lavoro, ma gravante integralmente sull’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale).
Tuttavia, l’attribuzione dell’indennità non avviene in tutti i casi.
In estrema sintesi:
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L’indennità viene erogata al genitore che decida di astenersi dal lavoro sino al compimento del sesto anno di vita del figlio (anche in adozione o affidamento) per un periodo massimo di sei mesi, senza limiti reddituali del beneficiario;
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L’indennità viene erogata al genitore che decida di astenersi dal lavoro per un periodo superiore ai sei mesi sino al compimento del sesto anno di vita del figlio (anche in adozione o affidamento), oppure entro i sei mesi ma tra il sesto e l’ottavo anno di vita del figlio (anche in adozione o affidamento), solo se il beneficiario presenta un reddito individuale inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione annuo (pari ad € 6.531,07);
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L’indennità NON viene erogata al genitore che decida di astenersi dal lavoro dopo l’ottavo anno di vita del figlio (anche in adozione o affidamento).
Insomma, la nuova disciplina del congedo parentale, più favorevole della previgente, rappresenta un incentivo all’innalzamento del tasso di natalità: lavorate e moltiplicatevi!