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YouTube Video VVVXSjRoYnBnU1Q4SVNuTF9hb3Z6Z3BRLmVES3RCbG9tUmlr La separazione personale fra coniugi determina lo scioglimento della comunione legale fra gli stessi, anche con riferimento a beni acquistati dopo il matrimonio, ritornando piena autonomia negoziale in capo agli stessi.






Ne consegue che i coniugi ormai separati, con riferimento ad immobili che prima erano in comunione dei beni, possono determinare una proprietà anche in percentuali diverse.
La separazione personale fra coniugi determina lo scioglimento della comunione legale fra gli stessi, anche con riferimento a beni acquistati dopo il matrimonio, ritornando piena autonomia negoziale in capo agli stessi.






Ne consegue che i coniugi ormai separati, con riferimento ad immobili che prima erano in comunione dei beni, possono determinare una proprietà anche in percentuali diverse.
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente non vi è possibilità per il genitore di scegliere in alternativa se versare il contributo mensile oppure se ospitare il figlio nella propria abitazione provvedendo alle sue necessità alimentari poiché la disciplina ricade nelle disposizioni di cui agli articoli 337ter e 337septies e non in quella generale delle obbligazioni alimentari.
Nell’episodio di oggi affrontiamo un tema di cui spesso si sente parlare: l’assegno divorzile.






Ne affrontiamo insieme quali i requisiti, anche alla luce della fondamentale pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2018 che ha rivoluzionato i criteri di valutazione di tale corresponsione.






É sempre utile ricordare come la separazione non corrisponda alla fine del matrimonio, uomo e donna rimangono marito e moglie, venendo meno solo il dovere di coabitazione, essendo autorizzati dal Giudice “a separarsi”, mentre la reale cessazione del matrimonio avviene solo con la pronuncia di divorzio.
Quando il figlio adolescente soffre per gli incontri che è costretto a mantenere con l’altro genitore, il giudice può dichiararne la sospensione, proprio nell’ottica del preminente interesse del minore ad uno sviluppo sereno.

Nel caso di specie, il figlio adolescente pativa gli incontri col padre e la corte di cassazione ha rilevato come il diritto al genitorialità non possa prevaricare la valutazione del minore che, anzi, deve essere ascoltato.
La valutazione dell’assegno divorzile non può prescindere dalla valutazione anche del periodo di convivenza prematrimoniale se tale periodo è stato caratterizzato da una stabile unione, partecipazione alle spese comuni, e le scelte effettuate in questo periodo hanno influenzato il successivo periodo matrimoniale.

 Nel caso di specie, moglie e marito avevano convissuto sette anni prima del matrimonio e in tale periodo avevano avuto un figlio e stabilito come ripartirsi la gestione familiare anche da un punto di vista economico, non essendovi state variazioni sul punto nel successivo periodo matrimoniale, sicchè il Giudice non può tener conto dei soli anni di vita matrimoniale per la valutazione del mantenimento divorzile.
In tema di divorzio e revisione dell’assegno divorzile, il Giudice è tenuto a prendere in considerazione anche gli eventuali accordi tra i coniugi in merito alle questioni patrimoniali, pur non potendo entrare nel merito dell’accordo stesso, trattandosi di questione di natura contrattuale e non divorzile.

Nel caso di specie, moglie e marito convenivano un ulteriore assegno di mantenimento da parte del marito come integrazione di quanto stabilito dal Giudice, per contribuire alle spese domestiche, accordo che dev’essere considerato anche in sede di revisione dell’assegno di mantenimento quando il congiunge assegnatario della casa coniugale vi risiede col nuovo partner, venendo meno la necessità di una contribuzione alle spese domestiche.
Quando il figlio adolescente soffre per gli incontri che è costretto a mantenere con l’altro genitore, il giudice può dichiararne la sospensione, proprio nell’ottica del preminente interesse del minore ad uno sviluppo sereno.






Nel caso di specie, il figlio adolescente pativa gli incontri col padre e la corte di cassazione ha rilevato come il diritto al genitorialità non possa prevaricare la valutazione del minore che, anzi, deve essere ascoltato.
In caso di disaccordo tra ex coniugi sulla scelta della scuola del figlio,  iscriverlo alla scuola pubblica o privata, prevale sempre la valutazione dell’interesse concreto del minore, delle sue aspirazioni, della sua tranquillità, del suo sereno sviluppo psicofisico.

Il caso vedeva un padre ricorrere contro la decisione del Tribunale di Milano che aveva autorizzato la madre ad iscrivere il figlio alla scuola media privata religiosa che lo stesso aveva frequentato per le scuole elementari, sottolinenando come la laicità dello Stato imponesse la scelta della scuola pubblica, visione disattesa dalla Suprema Corte secondo cui l’interesse del minore a mantenere le proprie amicizie ed un sereno sviluppo prevalga sulle questioni di laicità.
La valutazione dell’assegno divorzile non può prescindere dalla valutazione anche del periodo di convivenza prematrimoniale se tale periodo è stato caratterizzato da una stabile unione, partecipazione alle spese comuni, e le scelte effettuate in questo periodo hanno influenzato il successivo periodo matrimoniale.






 Nel caso di specie, moglie e marito avevano convissuto sette anni prima del matrimonio e in tale periodo avevano avuto un figlio e stabilito come ripartirsi la gestione familiare anche da un punto di vista economico, non essendovi state variazioni sul punto nel successivo periodo matrimoniale, sicchè il Giudice non può tener conto dei soli anni di vita matrimoniale per la valutazione del mantenimento divorzile.
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