Ci sono casi in cui la violazione dei doveri matrimoniali non comporta solo l’addebito della separazione ma anche un obbligo risarcitorio da fatto illecito!

Vediamo insieme come e perché…

L’obbligo di fedeltà è un dovere matrimoniale fondamentale, ed è anche uno dei più violati…. Tuttavia non sempre una relazione extraconiugale costituisce un fatto illecito e di conseguenza, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile, degno di risarcimento.

Ecco che allora è necessario parametrare il fatto anche sulla base si ulteriori criteri tra cui l’onore e la dignità della persona tradita. Se la relazione extraconiugale avviene alla luce del sole e tutti – compresi parenti e amici – ne sono a conoscenza ad eccezione del coniuge tradito, può ben configurarsi una lesione della dignità di quest’ultima.

Difatti, la percezione dell’oltraggio subito può portare a gravi conseguenze psichiche che possono rappresentare una vera e propria patologia, seppur magari a carattere transitorio, una forte depressione o, anche, un danno all’immagine e alla reputazione.

La Corte di Cassazione in una recente ordinanza, la numero 19193 del 2015, ha chiarito che un tradimento oltraggioso può comportare un fatto illecito degno di risarcimento.

Il caso di specie affrontato dalla Corte?

Una coppia a metà degli anni ’90 decideva di separarsi, tuttavia, non verificandosi un reale allontanamento, dopo circa un biennio i coniugi si riconciliavano e decidevano di portare avanti il loro vincolo matrimoniale. 

Il marito, però, che nel frattempo aveva raccontato alla moglie di non aver più alcun rapporto al di fuori del matrimonio, decideva ugualmente di portare avanti la relazione extraconiugale che era in piedi già da prima della separazione, il tutto non solo all’insaputa della moglie ma alla luce del sole e noto ad amici, parenti e conoscenti.

Una volta resasi conto di quanto stava avvenendo alle sue spalle la moglie chiedeva nuovamente la separazione,e in questo caso con addebito a carico del marito per violazione del dovere di fedeltà, e chiedeva ed otteneva un risarcimento da fatto illecito quantificato in 10mila Euro per lo stato di vera e propria depressione in cui era piombata.

In sede giudiziale l’uomo non negava le proprie responsabilità e ammetteva di aver proseguito la relazione extraconiugale all’insaputa della moglie la quale ha avuto notizia di ciò grazie al racconto della sorella.

La Corte ha pertanto ritenuto legittimo il risarcimento stabilito in sede di appello e ha confermato che un simile comportamento equivoco e mistificatorio dell’uomo ha ben potuto configurare un fatto illecito proprio perché aver fatto credere alla moglie di aver cessato la relazione extraconiugale e averla protratta anche dopo la riconciliazione ha indotto – una volta scoperto il fatto – uno stato di depressione nella donna per la lesione alla sua dignità e al suo decoro degno di esser risarcito.

Oltretutto la condotta dell’uomo è stata anche molto superficiale poiché da un lato a suo tempo avrebbe dovuto scegliere chiaramente a fianco di quale donna voler vivere, e dall’altro avrebbe dovuto prevedere che il suo comportamento fedifrago noto a tutti prima o poi sarebbe giunto anche alle orecchie della moglie…