Per la Corte di Cassazione il risarcimento passa… dalle strisce!

Quando il parente di una vittima di un sinistro stradale si rivolge al proprio Avvocato, con l’intento di agire in giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del tremendo sinistro, non immagina che la dinamica dell’incidente stradale possa condizionare la propria pretesa, al punto tale da vedersela rigettare in toto.

L’automatismo sinistro-danno-risarcimento, infatti, può essere interrotto da numerose variabili, tra cui la responsabilità del danneggiato nella causazione dell’occorso. A ribadire questo principio civilistico, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza 13 ottobre – 17 novembre 2015, n. 23519 della Sez. VI Civile – 3.

Il giudizio di legittimità era stato incardinato dal genitore e dai fratelli di un ragazzo che, nel lontano 1998, era stato investito da un’automobile mentre attraversava la strada, perdendo la vita, tragicamente.

Gli Ermellini, di fatto confermando l’esito delle cause di merito che avevano negato il risarcimento da sinistro stradale, affermano che

«il comportamento del pedone fu a tal punto imprevedibile, oltre che imprudente, da rendere l’impatto inevitabile, non consentendo al guidatore dell’autoveicolo neppure la possibilità di una manovra di emergenza».

In sede istruttoria erano stati accertati

«elementi nel comportamento del pedone (che attraversava improvvisamente una strada a largo scorrimento, in ora serale, in condizioni di scarsa visibilità e fuori dalla strisce pedonali, parandosi d’improvviso davanti alla vettura condotta dal M. che non poteva evitarlo) tali da escludere la presunzione di responsabilità gravante sul conducente dell’autoveicolo». 

Il Supremo Giudice di legittimità richiama la disciplina di cui all’art. 2054 C.C., particolarmente severa nei confronti del conducente di veicolo a motore

obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”;

la norma sancisce una presunzione di responsabilità a carico dell’automobilista, il quale può esimersi dagli obblighi risarcitori esclusivamente nell’ipotesi di contegno imprevedibile del passante.

In altre parole, in questo caso di sinistro stradale il conducente del mezzo non poteva prevedere che il giovane attraversasse una strada a scorrimento veloce, al buio e al di fuori delle apposite strisce.

A fronte di condizioni di visibilità più favorevoli, la mancata fruizione dell’attraversamento pedonale da parte della vittima non sarebbe stata circostanza atta ad escludere la colpa del conducente, come affermato dalla Corte di Cassazione in un precedente arresto giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. III, 18-11-2014, n. 24472).

Il mancato accoglimento della richiesta risarcitoria dei parenti dell’investito, pertanto, trova un preciso fondamento giuridico, in seno a quella eterna dicotomia tra etica e diritto che tanto appassionò generazioni di filosofi.

Per non scomodare i massimi sistemi e, soprattutto, per tutelare l’incolumità propria e altrui, non resta che attenersi rigorosamente al Codice della Strada: mai fuori dalle strisce!