Addebito della separazione al marito fedifrago: figlia testimone chiave del tradimento

La sentenza n. 249, pronunciata dal Tribunale di Trento in data 09/03/2015, sembrerebbe ribadire un principio ben consolidato dalla giurisprudenza di merito:

In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, determinante l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Per tale ragione essa costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile”.

In altre parole, il coniuge che intesse relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio è responsabile della fine del rapporto coniugale, con tutte le conseguenze in punto all’addebito della separazione a suo carico (perdita del diritto all’assegno di mantenimento, perdita dei diritti successori, risarcimento di eventuali pregiudizi subiti dal coniuge tradito, ecc.).

Niente di nuovo sotto il sole (vd. Cass. Civ. 2059/12), apparentemente.

E’ la motivazione della sentenza a riservare una sorpresa degna di rilievo, di certo poco piacevole per gli incauti fedifraghi: all’esito dell’attività istruttoria svolta dal Giudice, emergeva palesemente la prova della violazione dell’obbligo di fedeltà (sancito dall’art. 143 C.C.) da parte del marito nei confronti della moglie, grazie alla testimonianza chiave resa dalla figlia maggiorenne della coppia!

Quest’ultima, escussa riguardo alle controverse vicende famigliari, rivelava che anni prima -quando ancora nulla sembrava turbare la vita domestica- aveva utilizzato il telefono cellulare del padre, imbattendosi in sms dallo stesso inviati da una donna!

Il contenuto dei messaggi lasciava poco spazio all’immaginazione, disvelando la sussistenza di una tresca tra i due adulti.

La ragazza, inoltre, riferiva che “nel corso di una discussione con la madre, che lo accusava di averle mentito sul luogo in cui era stato nelle ore precedenti, il padre, dopo aver ammesso di essersi incontrato con la predetta M., confessò anche di aver avuto con lei una relazione sentimentale, per poi promettere che comunque tale relazione avrebbe avuto fine”.

Dopodiché, l’uomo abbandonò la casa coniugale per andare a vivere presso l’abitazione della madre dell’amante.

Il Tribunale di Trento, rintracciando nelle parole della figlia una vera e propria confessione stragiudiziale da parte del padre, e non rinvenendo prove sulla circostanza che al momento del tradimento il rapporto di coniugio fosse già compromesso, addebita la separazione al marito.

Veritas (tempori) filia est, direbbero gli antichi: la verità è figlia (del tempo)!