Attenzione a tutti coloro che vigliaccamente vogliono prendersi una rivincita quando una relazione finisce!

La Corte di Cassazione in una recentissima sentenza, la n° 12203/2015, ha affrontato il caso di un ragazzo che ha creato un profilo falso su Facebook e ha aggiunto parenti e amici dell’Ex Fidanzata al fine di inviare a loro foto intime e private della stessa minacciandone la pubblicazione.

In questo caso la Suprema Corte ha rigettato il ricorso che aveva ad oggetto un controllo di legittimità su una richiesta di revoca, non concessa dal Tribunale del Riesame, della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il reato di Stalking è previsto all’articolo 612-bis del nostro Codice Penale, rubricato come “Atti Persecutori” stabilisce che

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita“.

Ai fini del nostro ragionamento è interessante anche il secondo comma della norma:

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Cosa di dicono questi primi due commi?

  • Lo Stalking si caratterizza per una serie di minacce e molestie;
  • Deve trattarsi di aggressioni tali da indurre un grave stato di ansia o paura ovvero timore per l’incolumità o di un prossimo congiunto;
  • Può consistere altresì in un’alterazione delle normali abitudini di vita della vittima;
  • Si prevede un aumento di pena se lo Stalker è una persona che è stata legata da una relazione affettiva con la vittima.

Ecco, ora che abbiamo delineato i caratteri principali ci è più chiara la pronuncia della Cassazione che ha ritenuto legittima la misura cautelare disposta nei confronti del presunto Stalker proprio perché le condotte che gli son state addebitate possono integrare il reato di atti persecutori!

Questa pronuncia si somma a tante altre che hanno affrontato ed esteso l’ambito di applicazione dello Stalking ammettendo che possa manifestarsi in varie forme, anche e soprattutto in forma telefonica o telematica proprio perché le nostre comunicazioni avvengono spesso tramite messaggi o social networks e le condotte persecutorie possono passare anche per questi strumenti.