Fonte: Camera.it – Camera dei Deputati
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E’ stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, che reca disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive, per il riconoscimento della protezione internazionale e per la funzionalità del Ministero dell’interno. Tra le principali misure introdotte: l’inasprimento del DASpo, la velocizzazione delle procedure di esame delle domande di asilo e l’avvio della sperimentazione della pistola elettrica da parte della Polizia.

Il decreto legge n. 119/2014

Nella Gazzetta ufficiale del 21 ottobre 2014 è stata pubblicata la legge 17 ottobre 2014, n. 146, di conversione del decreto-legge n. 119, emanato il 22 agosto 2014.

Il provvedimento, modificato in più parti nel corso dell’esame in sede referente, introduce alcune misure urgenti di diversa natura accomunate dalla finalità di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

In primo luogo, il decreto intende rafforzare il contrasto dei fenomeni di illegalità e violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive al fine di garantirne la regolarità.

Inoltre, il provvedimento interviene con misure volte ad incrementare il numero delle commissioni territoriali per l’asilo e ad rendere più efficienti e celeri le procedure di esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale; al contempo, vengono rifinanziate le misure di accoglienza dei richiedenti asilo e degli immigrati in generale.

Infine, il provvedimento stanzia risorse finanziarie da utilizzare per l’adeguamento delle capacità operative della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Violenza e illegalità negli stadi

Il Capo I del decreto-legge n. 119/2014 inasprisce, in primo luogo, le pene previste per il delitto di frode in competizioni sportive intervenendo tanto quando il risultato della competizione è ininfluente, tanto quando è influente, ai fini di concorsi pronostici o scommesse autorizzate.

Una nutrita serie di disposizione poi è finalizzata al contrasto della violenza negli stadi. Viene modifica la disciplina del c.d. DASpo, il provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ampliando le categorie dei potenziali destinatari del divieto,  ridefinendo i presupposti che consentono al questore di applicare il DASpo anche a soggetti che, pur non essendo stati condannati né denunciati, risultino aver comunque tenuto una condotta pericolosa per la sicurezza pubblica e aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione ai recidivi ed a coloro che assumono la direzione di episodi di violenza di gruppo.

Viene poi esteso l’ambito di applicazione della contravvenzione prevista per la violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza e del divieto per le società sportive di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti (quali ad es. i soggetti  destinatari di DASpo), nonché del divieto di vendita o distribuzione dei titoli di accesso agli impianti.

Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia è stata disposta l’inapplicabilità ai minori di 14 anni dell’obbligo di corredare la richiesta di acquisto dei biglietti di accesso agli impianti sportivi con la presentazione di un valido documento di identità. E’ stato inoltre previsto che una quota tra l’1 e il 3 % degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite sia destinata a finanziare i costi sostenuti per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Il decreto-legge n. 119 prevede altresì la chiusura del settore ospiti in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio.

Tra le altre misure introdotte si ricordano:

  • l’arresto in flagranza di reato anche di colui che in occasione della manifestazione sportiva ostenti simboli che incitano alla discriminazione razziale
  • l’applicazione delle misure di prevenzione antimafia alle persone che si possono ritenere dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica
  • l’estensione della disciplina semplificata agli interventi di adeguamento necessari alla riqualificazione degli stadi, alla segmentazione dei settori e all’abbattimento delle barriere, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organi calcistici, anche internazionali;
  • l’aumento della durata del DASpo quando il provvedimento sia motivato dalla reiterata violazione del regolamento d’uso degli stadi
  • la modifica della disciplina relativa alla gestione del Fondo di garanzia impianti sportivi per permette tra l’altro che gli stanziamenti aggiuntivi possono essere utilizzati per tutte le finalità connesse al Fondo, compreso l’acquisto e la costruzione di nuovi impianti.

Protezione internazionale

Il Capo II del decreto-legge 119/2014 reca una serie di disposizioni in materia di protezione internazionale.

Di particolare rilievo l’aumento del numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale che vengono raddoppiate passando da 10 a 20 e che saranno insediate presso le prefetture con una funzione di coordinamento in capo al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno. Vengono aumentate anche le sezioni composte da membri supplenti delle commissioni territoriali (da 10 a 30), riguardo alle quali il testo, anche alla luce delle modifiche approvate in sede referente, detta disposizioni riguiardanti il relativo funzionamento.

Viene resa meno rigida la competenza territoriale delle commissioni prevedendo ad esempio che nel caso in cui, nel corso della procedura, si renda necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto, la competenza all’esame della domanda è assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro di nuova destinazione.

Riguardo all’esame delle domande, viene previsto il ricorso anche alla collaborazione soggetti operanti a livello internazionale nel campo della tutela dei diritti umani per acquisire i dati necessari alla Commissione nazionale che elabora le informazioni circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo.

Inoltre, viene previsto che la commissione territoriale acquisisce, anche d’ufficio, le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente che ritengono necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente.

Per quanto riguarda il colloquio con il richiedente asilo si prevede che questo si svolga, di norma, alla presenza di uno solo dei componenti della commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.

Ulteriori disposizioni approvate nel corso dell’esame in sede referente, prevedono che i componenti delle commissioni territoriali partecipino ad un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento.

Il provvedimento individua ulteriori risorse per far fronte all’accoglienza dei richiedenti asilo e all’eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale: viene rifinanziato il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per ampliare le strutture del SPRAR, Sistema di protezione finalizzato all’accoglienza dei richiedenti asilo, e viene istituito un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno per fronteggiare l’emergenza immigrazione.

Da segnalare l’esclusione delle spese sostenute dai comuni siciliani interessati dagli sbarchi di profughi effettuate da quelle rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Funzionalità del Ministero dell’interno

Il Capo III del decreto-legge 119/2014 interviene ad assicurare il funzionamento di alcune strutture del Ministero dell’interno.

In primo luogo vengono stanziate risorse per l’ammodernamento dei mezzi a disposizione di Polizia di Stato e Vigili del fuoco. Con un emendamento approvato nel corso dell’esame parlamentare, si è stabilito che può essere avviata la sperimentazione della pistola elettrica (Taser) per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione di pubblica sicurezza. Un’altra modifica approvata dalle Commissioni destina inoltre alle forze del comparto di pubblica sicurezza, previa valutazione di convenienza, le autovetture di proprietà di altre amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere.

In secondo luogo viene istituita presso il Ministero dell’interno una Commissione centrale con funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti nonché commissioni tecniche a livello territoriale.

Per approfondire si segnalano i seguenti documenti:
Elementi di struttura legislativa
Elementi per l’esame in assemblea
Scheda di lettura – 8 settembre 2014