La Corte di Cassazione, con pronuncia n° 8282 del 27 aprile 2016, si è espressa su un caso di grande attualità e grande interesse per tutti gli automobilisti.
Il tagliando del parcheggio, quando si lascia la macchina in sosta all’interno delle strisce blu, dev’essere posto in un punto visibile da parte degli accertatori.
Questo, però, non sempre accade.
Nel caso di specie un automobilista lasciava il tagliando sul sedile anteriore anziché sul cruscotto e al suo ritorno trovava una multa per divieto di sosta.
La questione giuridica affrontata dai Giudici della Suprema Corte non riguardava questa particolarità bensì la questione della compensazione delle spese processuali.
Difatti, il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso dell’uomo dandogli ragione, e di conseguenza aveva annullato la sanzione che gli era stata irrogata. Tuttavia aveva compensato le spese processuali, in parole povere aveva stabilito che ognuno dovesse pagarsi le proprie mentre l’automobilista sosteneva che – avendo egli ragione ed avendo ricevuto giustizia da parte del Giudice – anche le sue spese processuali dovessero essere pagate dal Comune.
Proprio per questo specifico motivo presentava appello al Tribunale ma neanche in quella sede la sua doglianza trovava accoglimento.
Decideva infine di proporre ricorso per Cassazione la quale si esprimeva sostenendo che egli non potesse sostenere tale critica in quanto non era oggetto di possibile impugnazione il punto della sentenza relativa a chi dovesse sostenere le spese processuali.
Il ragionamento operato dai precedenti Giudici e confermato in Cassazione era il seguente: il vigile urbano che ha elevato la contestazione ha agito in modo corretto perché il tagliando non era visibile ed è compito dell’automobilista era diligente e lasciarlo in un punto ben esposto.
Tuttavia, avendo l’uomo effettivamente pagato la sosta, tale multa poteva essere annullata perché carente del presupposto.
Le parole della Corte sono state le seguenti:
“La motivazione esposta chiarisce adeguatamente le ragioni della disposta compensazione. Il comportamento del vigile risulta corretto perché non era dato riscontrare la presenza del tagliando, né, se anche fosse stato lasciato sul sedile, in tale posizione sarebbe stato agevole operare il dovuto controllo.
Al riguardo, data la tipologia della infrazione, è evidentemente affidato al buon senso dei conducenti esporre in modo visibile il tagliando, per agevolare l’attività di controllo ed evitare disguidi.
Del resto, il giudice di pace ha correttamente escluso che la mancata adeguata esposizione del tagliando potesse legittimare la contestazione della violazione, ma ha sostanzialmente affermato chela specifica vicenda non poteva consentire di individuare un errore o negligenza riferibile al vigile e di conseguenza alla Autorità amministrativa, ai fini anche della regolazione delle spese di giudizio.”