Fonte: Camera.it – Camera dei Deputati
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L’Assemblea della Camera dei deputati ha approvato con modificazioni, mercoledì 24 giugno 2015, una proposta di legge che, intervenendo sulle sanzioni per i delitti contro l’onore, riforma in particolare la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, oltre a quella relativa alle testate giornalistiche on-line e radiotelevisive.
Si tratta di una proposta di legge (A.C. 925-C) già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, i cui punti di maggior rilievo sono l’eliminazione della pena detentiva per i delitti contro l’onore (ingiuria e diffamazione) e la revisione della disciplina della rettifica.
La proposta torna adesso al Senato.
L’articolo 1 del provvedimento modifica la legge sulla stampa (L. n. 47 del 1948) prevedendo:
- l’estensione dell’applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche on line registrate presso le cancellerie dei tribunali;
- la riforma della disciplina del diritto di rettifica di cui all’art. 8 della legge 47/1948. In particolare, le dichiarazioni o le rettifiche della persona che si ritenga lesa nella dignità, nell’onore o nella reputazione, dovranno essere pubblicate senza commento, senza risposta, senza titolo e con l’indicazione del titolo dell’articolo ritenuto diffamatorio, dell’autore dello stesso e della data di pubblicazione; una disciplina specifica è prevista per le rettifiche riguardanti le testate giornalistiche on line, le trasmissioni televisive o radiofoniche e la stampa non periodica (es. libri). In particolare, sulle testate online le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro 48 ore dalla richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e modalità di accesso al sito Internet, nonché con le stesse caratteristiche grafiche e all’inizio dell’articolo contenente la notizia cui si riferiscono (senza modificarne la URL) in modo da rendere evidente l’avvenuta modifica.
- una disposizione specifica sul risarcimento del danno derivante da diffamazione, con la quale sono indicati i parametri di cui il giudice deve tenere conto nella quantificazione del danno (diffusione quantitativa e rilevanza del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato; gravità dell’offesa; effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica);
- la riforma delle pene previste per la diffamazione a mezzo stampa, con l’eliminazione della pena della reclusione. La diffamazione a mezzo stampa (ivi compresa quella relativa alle testate giornalistiche on line) è punita con la multa da 5.000 a 10.000 euro; se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della falsità, la pena è della multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna per questo delitto comporta l’applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza (art. 36 c.p.) e, nelle ipotesi di recidiva (nuovo delitto non colposo della stessa indole), si applica la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi;
- l’esclusione della punibilità per l’autore dell’offesa o il direttore responsabile o i soggetti di cui all’art. 57-bis c.p. che provvedano correttamente alla rettifica; l’autore dell’offesa è inoltre non punibile se abbia chiesto la smentita o la rettifica;
- che, in caso di diffamazione on line, è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.
Le modifiche della Camera al testo del Senato riguardano: il computo dei termini per la rettifica sulla stampa non periodica; i presupposti della non punibilità dell’autore che abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica (è ora specificato che la richiesta debba essere stata rifiutata).
Le modifiche al codice penale
L’articolo 2 del provvedimento modifica il codice penale, sostituendo:
- l’art 57 c.p., per stabilire che il direttore o vicedirettore responsabile risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo e non si applica la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista;
- l’art. 594 c.p. relativo al reato di ingiuria, per eliminare la pena della reclusione, sanzionando l’ingiuria – anche quando commessa per via telematica – con la multa fino ad un massimo di 5.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone;
- l’art. 595 c.p., in tema di diffamazione: l’attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro. Come per la diffamazione a mezzo stampa e l’ingiuria, l’attribuzione di un fatto determinato costituisce un’aggravante, punita con la multa fino a euro 15.000; un’ulteriore aggravante si applica quando il fatto è commesso con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in atto pubblico o in via telematica.