Il figlio può rifiutarsi di sottoporsi a Test del DNA se la necessità di tale accertamento genetico non trova riscontro in una prova orale o documentale!

Nel caso di specie vi era una lotta intestina in una famiglia ove il cugino e lo zio di un ragazzo contestavano il fatto che costui fosse parte della loro famiglia stante il riconoscimento come figlio effettuato in un secondo momento dal padre.

In sede giudiziale veniva disposta dal Giudice una consulenza tecnica in ambito genetico al fine di accertare la relazione padre-figlio ma quest’ultimo si rifiutava di sottoporvisi e in base a questo rifiuto il Tribunale accoglieva la domanda dei parenti che chiedevano che venisse accertata la non sussistenza di alcun rapporto di parentela col ragazzo.

Quest’ultimo allora proponeva impugnazione in Appello della pronuncia di primo grado ed i parenti premevano affinché venisse imposto l’accertamento genetico o venisse disposta una nuova consulenza tecnica, ma la Corte d’Appello rigettava l’impugnazione.

Ne seguiva ricorso per Cassazione, conclusosi con sentenza n° 1859 dell’1 febbraio 2016, ove la Corte giustificava le ragioni del ragazzo e il suo rifiuto di sottoporsi a test genetico stabilendo che in mancanza di una prova documentale o orale, come nel caso di specie, non può esservi un obbligo di sottoporsi a test del DNA.

Tanto è stato affermato con le seguenti parole:

Venendo alla fattispecie in esame, va osservato che innanzi tutto deve applicarsi ratione temporis la disciplina anteriore a quella introdotta dal D.lgs n . 154/2013.

E dunque, per quanto finora precisato, si giustifica l’indirizzo giurisprudenziale tradizionale che – si ritiene – andrà superato con l’applicazione della nuova disciplina: la ctu genetica poteva dunque ammettersi, solo in presenza, quantomeno, di un principio di prova (documentale o orale). Il Giudice a quo, con valutazione circostanziale ed approfondita dell’istruttoria testimoniale, ha escluso la sussistenza di un principio di prova;

Tuttavia il rifiuto del ricorrente appare, per altro verso, giustificato dall’assenza, come si è detto, di un principio di prova sulla non veridicità del riconoscimento”

Pertanto, mancando un qualsiasi principio di prova in grado di giustificare una consulenza tecnica di tipo genetico, è ammissibile il rifiuto di sottoporvisi senza che tale rifiuto sia considerato come un accertamento positivo.