Interessante innovazione introdotta dalla giurisprudenza: è possibile chiedere il mantenimento al coniuge anche se il matrimonio è stato contratto all’estero!

Qual è la ratio di questa disposizione? E’ semplice, la richiesta di ricevere un assegno divorzile, per quanto connessa all’istituto del matrimonio, è autonoma e svincolata ben potendo essere chiesta in Italia per un matrimonio che non ha avuto luogo nel territorio del nostro Stato.

Nel caso di specie una signora, originaria della Repubblica Ceca, con condizioni economiche vicine alla soglia di povertà e tali da non poterle nemmeno permettere di raggiungere un livello minimo di sussistenza, chiedeva che il Tribunale stabilisse un assegno divorzile a suo favore e a carico dell’ex marito ma il Giudice rigettava la richiesta in ragione del fatto che fosse stata proposta al di fuori del giudizio di divorzio.

L’assegno divorzile veniva invece riconosciuto dalla Corte d’Appello a seguito di impugnazione dopo aver accertato che il divorzio era stato pronunciato da un Tribunale della Repubblica Ceca che aveva altresì rigettato la richiesta di assegno divorzile avvenuta in sede di divorzio poiché la legislazione di quel Paese, a differenza della nostra, prevede che tale richiesta di carattere meramente economico debba far parte di un procedimento giudiziale separato e autonomo.

L’ex marito allora ricorreva per Cassazione e i Giudici della Suprema Corte, con pronuncia n° 1863/2016, stabilivano che bene aveva deciso la Corte d’Appello ritenendo ammissibile una richiesta di corresponsione di assegno divorzile anche con procedimento separato da quello di divorzio e aggiungeva altresì l’aver negato l’assegno divorzile da parte del Tribunale ceco non corrispondesse alla negazione di tale diritto bensì rappresentasse la mera necessità di seguire una procedura diversa.

La Corte si è espressa nei seguenti termini:

Per altro verso la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la richiesta di corresponsione dell’assegno periodico di divorzio di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, si configura come domanda (connessa ma) autonoma rispetto a quella di scioglimento del matrimonio, e, pertanto, la parte che, nel corso del giudizio divorziale, non l’abbia ritualmente avanzata ben può proporla successivamente, senza che, a ciò, sia di ostacolo la (ormai intervenuta) pronuncia di scioglimento del vincolo di coniugio, operando il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile con esclusivo riferimento alla domanda fatta valere in concreto, ma non anche relativamente ad una richiesta diversa nel petitum e nella stessa causa petendi che la parte ha facoltà di introdurre, o meno, nello stesso giudizio.

A fronte di questa riconosciuta autonomia della domanda di assegno la fattispecie in esame si caratterizza per la autonomia del giudizio sullo scioglimento del matrimonio da quello sulle condizioni economiche del divorzio vigente nell’ordinamento ceco in cui la sentenza sullo status è stata pronunciata.

Non può di certo dunque attribuirsi alla sentenza ceca di divorzio il contenuto di un accertamento implicito sulla insussistenza delle condizioni per il riconoscimento di un assegno divorziale e neanche quello di un giudicato costituente una preclusione processuale alla proposizione di una successiva domanda divorzile basata sulle condizioni economiche degli ex coniugi anche se coincidenti con quelle esistenti al momento della pronuncia di divorzio.”

Pertanto alla luce di questa pronuncia è possibile affermare che la richiesta di assegno divorzile è assolutamente autonoma dal divorzio e può essere proposta anche successivamente a questo.

Oltretutto è possibile procedere al divorzio in un Paese e richiedere l’assegno divorzile in un altro.