“E’ stato lui a provocarmi, gli ho risposto per le rime, non ho saputo trattenermi!” – Se c’è una vera provocazione, rispondere a tono non è sempre ingiurioso!
Non tutte le querele sporte per ingiurie ricevute portano ad una condanna!
E’ necessario valutare di volta in volta il tipo di offesa e il contesto in cui è detta.
Ciò che è altresì importante valutare è se le offese sono reciproche o se derivano da una provocazione o da uno stato di ira dovuto al fatto ingiusto commesso dall’altra persona!
Cominciamo proprio dal testo della Legge!
Articolo 594 del Codice Penale: “Ingiuria”
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica (2), o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Articolo 599 del Codice Penale: “Ritorsione e Provocazione”
Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.[…]
Il testo di legge è molto chiaro:
- è reato offendere l’onore e il decoro di una persona!
- ma il Giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori se le offese sono reciproche!
- e non è punibile chi offende onore e decoro altrui se si trova in uno stato di ira perché ha appena subito un fatto ingiusto da questa persona!
Ed è importante specificare che il fatto ingiusto che determina lo stato d’ira non deve per forza trattarsi di un illecito, è sufficiente identificarlo con una qualsiasi trasgressione delle comuni regole di convivenza civile.
Detta così sembra una di quelle spiegazioni scritte in “avvocatese” che non permettono di capire nulla… e allora facciamo un esempio:
Se due coniugi si separano e decidono di comune accordo di non ospitare nelle rispettive nuove abitazioni persone con cui hanno relazioni sentimentali, allora se uno dei due contravviene a questa regola e l’altro reagisce con offese, una volta che coglie il primo sul fatto, tali ingiurie non rappresentano un reato proprio in ragione del fatto ingiusto commesso dal primo che ha deliberatamente scelto di non rispettare una regola comune stabilita di comune accordo!
Questo esempio è proprio il fatto che ha portato la Cassazione, con pronuncia n° 21455/2009, a ritenere esente da responsabilità penale l’offensore, giustificando il suo stato d’ira.
In generale, è saggio non rispondere alle provocazioni, tuttavia anche la legge è conscia del fatto che a volte proprio non si riesce a resistere, a maggior ragione se abbiamo subito un’ingiustizia!