“Adesso gli facciamo un bel decreto ingiuntivo!”… si sente ripetere sempre più spesso, sappiamo tutti in cosa consiste?

Il decreto ingiuntivo, o procedimento di ingiunzione, consiste nell’ingiunzione rivolta dal Giudice al Debitore di saldare l’obbligazione (che può consistere nel dare una cosa o pagare una somma) entro 40 giorni dal momento in cui riceve la notifica del decreto, e lo avvisa anche che entro quel termine può proporre opposizione e che scaduto quel termine il Creditore sarà legittimato a procedere col pignoramento.

Entro 60 giorni dall’emissione il decreto dovrà essere notificato al Debitore tramite Avvocato o Ufficiale Giudiziario altrimenti decadrà.

Quando si può ricorrere a questo strumento?
Il Creditore può chiedere l’ingiunzione quando il credito da lui vantato presenta determinati requisiti:

1) Dev’essere un credito
certo: che risulta in modo chiaro nel suo contenuto
liquido: che nel suo ammontare è ben individuato e non è generico
esigibile: che non è sottoposto ad alcuna condizione o termine

2) Dev’esserci prova scritta del credito; prova che può consistere in qualsiasi documento autentico che provenga dal Debitore come ad esempio un contratto d’affitto, una promessa unilaterale risultante da scrittura privata o da telegramma.

Quale può essere l’oggetto del decreto ingiuntivo?
Si può ricorrere a questo strumento per ottenere:

1) Pagamento di una determinata somma liquida di denaro;
2) Consegna di una cosa mobile determinata;
3) Consegna di un insieme di beni fungibili.

In concreto come funziona?
Si introduce con un Ricorso da depositare nella Cancelleria del Giudice competente che, in base al valore del credito, sarà il Giudice di Pace o il Giudice in composizione monocratica.

Se si chiede la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, è necessario indicare anche una somma di denaro che si è disposti ad accettare nel caso in cui le cose non fossero più disponibili.

Se vi sono mancanze in ordine alla prova fornita, il Giudice chiede che il cancelliere comunichi al Ricorrente di integrarla; se il Ricorrente non integra le mancanze o non ritira il ricorso, questo sarà rigettato.

Nel caso in cui tutti i requisiti fossero stati rispettati il Giudice ingiungerà il debitore ossia gli ordinerà di eseguire la prestazione indicata nel decreto entro il termine di 40 giorni, termine entro il quale egli potrà proporre opposizione. Avviserà anche che in mancanza di opposizione il Creditore potrà procedere con l’esecuzione forzata.

A seguito dell’accoglimento, sarà compito del Creditore notificare al Debitore il decreto ingiuntivo.

E’ possibile ottenere un’esecuzione provvisoria?
Il Giudice può disporre l’esecuzione provvisoria e ordinare al Debitore di pagare o consegnare senza indugio, stabilendo anche che se non lo farà allora il decreto ingiuntivo sarà esecutivo, se:

1) il credito si basa su:
– cambiale,
– assegno bancario,
– assegno circolare,
– certificato di liquidazione di borsa,
– atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato,

2) oppure se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo,

3) se il Ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere.

Queste, in sintesi, sono le linee generali che caratterizzano il decreto ingiuntivo, a voi la scelta se ricorrervi o meno!