➡️ Corte di Cassazione

➡️ Sezioni Unite

➡️ Sentenza n° 4616/2022

➡️ La diffusione di materiale pornografico con minorenni è sempre reato anche in presenza del loro consenso

 

‼️ IL CASO ‼️

➡️ Due ragazzi, lui maggiorenne e lei minorenne, avevano una relazione intima con realizzazione di filmati pornografici che immettevano sui social network

➡️ La ragazza era pienamente consenziente e a conoscenza della diffusione dei filmati

➡️ Il ragazzo veniva però condannato dal Tribunale di Roma per il reato di pornografia minorile, articolo 600-ter Codice Penale

➡️ La Corte d’Appello di Roma confermava la condanna sostenendo che la il ragazzo abbia utilizzato la minorenne per realizzare immagini pedopornografiche 

➡️ Il ragazzo decideva, allora, di proporre ricorso per Cassazione proprio in ragione del consenso della ragazza alla diffusione delle immagini, nonostante sia stata poi lei a sporgere querela 

 

⚖️ CASSAZIONE ⚖️

➡️ Secondo la Suprema Corte, il solo produrre materiale pedopornografico, anche senza concreta diffusione, è idoneo a mettere in pericolo il sano sviluppo della ragazza 

➡️ Il punto non sta nel consenso ma dell’utilizzo del minore

➡️ La maggiore età del ragazzo lo pone in uno stato di supremazia psicologica nei confronti della ragazza facendo venir meno qualsiasi valore al consenso prestato e definendo la ragazza come “utilizzata” ai fini della realizzazione del materiale

➡️ In ogni caso, anche laddove tra i due ragazzi vi fosse parità e consenso, il materiale non potrebbe in alcun modo circolare perché la circolazione è comunque strumentalizzazione di una persona minorenne 

➡️ Pertanto la Corte di Cassazione ha confermato la condanna del ragazzo per il reato di pedo pornografia 

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