Capita spesso che a causa dei lunghissimi tempi d’attesa necessari per effettuare alcune prestazioni sanitarie ci si rivolga a strutture private non accreditate, pagando l’intero costo della prestazione anche se questa rientra nei LEA (livelli essenziali assistenziali) e quindi va erogata gratuitamente o dietro pagamento del ticket. Ma se la prestazione richiesta è urgente ed il Ssn non è in grado di erogarla nei tempi necessari, è giusto che sia il cittadino a pagare?
Ebbene, la sentenza n. 60 del 12/01/2016 del Tribunale di Lecce conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato che afferma il diritto del paziente ad ottenere il rimborso delle spese mediche non preventivamente autorizzate dalla Regione se ci sono ragioni di necessità ed urgenza.
Vediamo il caso. Alcuni pazienti affetti da patologie oncologiche, necessitando di urgenti prestazioni di natura ambulatoriale (PET TAC) che la struttura pubblica non è in grado di erogare, si rivolgono a strutture private non accreditate e richiedono il rimborso delle spese sostenute.
Il tribunale di primo grado condanna la Regione Puglia al pagamento di tali spese affermando che: “nell’ipotesi in cui a fondamento della domanda di un assistito del Ssn, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate dalla Regione, vengano dedotte ragioni di urgenza, manca ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione… atteso che oggetto della domanda è il diritto primario e fondamentale della salute..”.
In particolare nel periodo in cui i pazienti dovevano effettuare la TAC:
a) nel territorio di competenza della ASL non vi erano strutture pubbliche dotate di macchina PET TAC;
b) i pazienti necessitavano di tale prestazione ambulatoriale di alta specializzazione poiché affetti da patologie serie ed ingravescenti, in precedenza diagnosticate;
c) le strutture pubbliche vicine potevano eseguire i predetti esami con tempi di attesa di svariati mesi incompatibili con l’urgenza che il caso richiedeva.
Quindi nel caso in cui a fondamento di una determinata prestazione ci siano ragioni di urgenza che comportino per l’assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica, la prestazione deve essere erogata in forma indiretta, ossia rimborsata all’assistito.