Articolo 727 del Codice Penale:
“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.”

In base a questa norma del Codice Penale il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 4 aprile 2016, ha condannato un uomo che teneva bovini ed equini in condizioni di sovraffollamento e in condizioni igieniche tremende.

Gli animali, infatti, venivano tenuti in una stalla chiusa a chiave e priva di luce , con un impianto elettrico fatiscente e non funzionante, e con la presenza di spuntoni di ferro e muri divelti idonei a cagionare lesioni agli animali. A ciò si aggiungeva la totale assenza di sistemi di abbeveraggio e la presenza di letame e sporcizia lungo tutta la pavimentazione.

In realtà, ai fini della contestazione del reato di abbandono di animali, previsto all’art. 727 C.p., non è sufficiente detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura ma si richiede che queste condizioni producano gravi sofferenze nell’animale.

La Corte di merito ha altresì riconosciuto che le condizioni di vita di questi 33 animali (di cui 4 cavalli, 2 pony, 1 asino, 1 bardotto, 8 bovini e 8 caprini) fosse tale da porli in uno stato di grande sofferenza!

Le parole del Giudice di primo grado di Campobasso sono state le seguenti:

La detenzione di animali in stato di sovraffollamento in relazione alle dimensioni e al metraggio dei ricoveri utilizzati e in condizioni igieniche disastrose, quali la convivenza su sostrato di feci solide e liquide, integra il reato de quo, in quanto condotta idonea ad incidere sulla sensibilità dell’animale ed a provocarne dolore”

Gli animali erano quindi detenuti in una condizione tale da causargli dolore, di qui la condanna per il reato di abbandono di animali!