Anche se l’ex marito ha un reddito pari al doppio dell’ex moglie può non esser tenuto a versare l’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge in presenza di determinate circostanze.
Nel caso di specie che affrontiamo in questa sede vi è un uomo con un guadagno mensile di poco superiore a 2500 euro ma con una rata mensile del mutuo pari a mille euro mentre la donna presenta un reddito pari a 1400 euro.
La situazione vede pertanto entrambi i coniugi con redditi capaci di garantire loro indipendenza e che, una volta detratta la somma mensile del mutuo, quasi si equivalgono.
Il mutuo era stato acceso dall’uomo per acquistare dalla ex moglie la sua metà della loro precedente casa coniugale in modo che lui avesse così la pienezza della proprietà mentre lei avesse il denaro per poter acquistare un nuovo immobile ove trasferirsi. Una soluzione che garantiva ad entrambi una parità nei loro rapporti futuri e che portava i loro redditi ad eguagliarsi.
In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la separazione tra coniugi ma aveva rigettato le reciproche richieste di addebito. Inoltre il Giudice di primo grado aveva fissato in Euro 200 la somma che l’uomo avrebbe dovuto versare a titolo di mantenimento.
La moglie aveva però proposto appello chiedendo che l’assegno di mantenimento venisse elevato da 200 a 1300 Euro mensili mentre il marito, con appello incidentale, chiedeva che la separazione venisse addebitata all’altro coniuge e che l’assegno venisse revocato.
La Corte d’Appello accoglieva solo le ragioni dell’uomo e disponeva la revoca del mantenimento.
La donna allora proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che il grado d’appello avesse totalmente trascurato di valutare la differente capacità reddituale tra i coniugi.
E la Cassazione, con ordinanza n° 22603 del 5 novembre 2015, ha stabilito che tale ricorso dovesse esser rigettato in quanto, sebbene vi sia un’evidente diversità matematica tra i redditi dei due coniugi, il reale potere di spesa fosse pressoché identico stante la rata del mutuo che il marito è tenuto a pagare mensilmente per acquistare dalla moglie metà della casa coniugale che in costanza di matrimonio era in comproprietà.
I Giudici della Suprema Corte si sono espressi con le seguenti parole:
“[…] Anche a voler considerare tale censura nell’ottica di una possibile violazione dell’art. 156 c.c. deve rilevarsi come l’impugnazione non colga la ratio decidendi basata proprio sulla puntuale comparazione dei redditi delle parti che seppur non uguali (reddito mensile netto della moglie di 1400 Euro a fronte del reddito mensile netto del marito di 2.600 Euro) sono resi pressoché corrispondenti dalla circostanza per cui il marito è obbligato al pagamento di una rata mensile di mutuo pari a 990 Euro, un mutuo che gli ha consentito di acquistare dalla moglie la metà della casa coniugale e ha consentito alla stessa di acquisire una casa di proprietà in cui abitare dopo la separazione. La Corte di appello ne ha, dedotto che i redditi spendibili dai due ex coniugi sostanzialmente si equivalgono e consentono ad entrambi una vita dignitosa e non sostanzialmente dissimile da quella condotta in costanza di matrimonio, circostanze che escludono il diritto della moglie a un assegno di mantenimento gravante a carico del marito.”
La donna veniva altresì condannata al pagamento delle spese di giudizio pari ad Euro 2200…
Alla luce di quanto analizzato appare chiaro come una situazione ove i redditi nella sostanza si equivalgono e i due ex coniugi hanno le possibilità di condurre una vita dignitosa con i loro guadagni mensili, trovandosi oltretutto a poter acquistare ognuno una casa di proprietà per i futuro, non configura alcuno squilibrio economico tra le parti tale da giustificare un assegno di mantenimento in favore di uno dei due.