IL DIRITTO ALLA CONTINUTITA’ AFFETTIVA DEI MINORI AFFIDATI IN SEGUITO ALLA L. 173/2015
La l. 173/2015, modificando la l. del 4 maggio 1983 n. 184, ha finalmente riconosciuto il diritto alla continuità affettiva del minore affidato.
Infatti, non si è soltanto limitata a prevedere la possibilità che un minore affidato, qualora sia dichiarato adottabile, possa essere adottato dagli affidatari.
Ha altresì attribuito maggior rilievo al ruolo degli affidatari in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore, rendendo la loro convocazione obbligatoria, a pena di nullità del procedimento, non più facoltà dei giudici minorili.
Prima di analizzare le novità introdotte dalla l. 173/2015, è opportuno ripercorrere in breve l’iter da seguire qualora una coppia di coniugi intenda adottare un minore.
Sono 3 i presupposti fondamentali per l’adozione:
lo STATO DI ABBANDONO DEL MINORE, ovvero la condizione che il minore sia privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o da parte dei parenti entro il quarto grado;
la DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA’, ovvero la dichiarazione emessa dal Tribunale dei Minori attestante lo STATO DI ADOTTABILITA’, stante la sussistenza dello stato di abbandono;
la PRESENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE PER GLI ADOTTANTI (art. 6 l. 184/1983).
Lo stato di abbandono del minore può essere segnalato da chiunque al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori del luogo in cui si trova il minore. Il Procuratore, assunte le necessarie informazioni, chiede al Tribunale dei Minori, con ricorso, la dichiarazione di adottabilità. Il suddetto Tribunale, a conclusione delle indagini e di tutti gli accertamenti previsti dalla legge, dichiara con sentenza lo stato di adottabilità del minore.
Pertanto, la coppia di coniugi in possesso dei suddetti requisiti (art.6 l. 184/1983), ottenuta la dichiarazione di adottabilità del minore, deve presentare DOMANDA (in carta semplice e corredata da alcuni documenti) presso il Tribunale dei Minori, formulata su moduli normalmente forniti dalla cancelleria adozioni dei tribunali stessi. A questo punto, il Tribunale dei Minori dà inizio alla procedura di adozione.
Vediamo quindi quali sono i vantaggi riconosciuti dalla l. 173/2015 alla coppia di coniugi già affidataria del minore:
Art. 1
Introduzione art. 5 – bis alla l. 184/1983:
Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
Introduzione art. 5 – ter alla l. 184/1983:
Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento.
Introduzione art. 5 – quater alla l. 184/1983:
Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento.
Art. 2
Modifica dell’ultimo periodo art. 5.1 l. 184/1983:
L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore.
Art. 4
Integrazione art. 44 co.1 lettera a) l. 184/1983:
I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al co. 1 dell’art. 7:
Da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e madre.
Pertanto, con la nuova legge, è stato indubbiamente fatto un passo in avanti a favore del prioritario interesse del minore alla continuità affettiva.