Autovelox illegittimo se nella multa manca l’indicazione del decreto del Prefetto
– Strada extraurbana secondaria.

– Autovelox registra la violazione dei limiti di velocità.

– E’ sempre legittima la multa? No!
E’ illegittima se nella contestazione mancano gli estremi del Decreto del Prefetto che autorizza l’uso di strumenti di rilevazione automatica della velocità!
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n° 26441 del 20 dicembre 2016.
Facciamo un passo indietro… per poter utilizzare l’Autovelox, la Polizia Municipale dev’essere in possesso di un Decreto del Prefetto che autorizza su quel tratto di strada la rilevazione automatica della velocità. All’interno di questo Decreto sono indicati tutti i tratti in cui è possibile piazzare un Autovelox.
Nel caso di specie il Ricorrente eccepiva che nel verbale che contestava il superamento dei limiti di velocità non vi era alcuna indicazione del Decreto del Prefetto e questo causava una violazione al suo diritto di difesa, ma il Tribunale di primo grado non accoglieva questa sua tesi.
Il verdetto della Suprema Corte è stato invece chiaro, contrario e cristallino: 
Risulta in atti che l’infrazione è stata rilevata su una strada extraurbana secondaria e che il verbale di contestazione non conteneva l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata, sulla strada in questione, la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita;


Che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione”
Nessuna speranza per la multa, è illegittima!
Ogni contestazione effettuata a mezzo di autovelox deve contenere indicazione del decreto prefettizio altrimenti si verifica un vizio non sanabile successivamente!
Gli altri motivi di doglianza del soggetto, invece, non sono stati accolti, motivi minori come la presenza di cartelli di avviso non abbastanza distanti o la mancata sottoscrizione del verbale che non è stata ritenuta causa di nullità in quanto il documento è stato redatto su modulo prestampato con sistema meccanizzato.