➡️ Corte di Cassazione
➡️ Ordinanza n° 18785/2021
‼️ CASO ‼️
➡️ Un uomo chiede la revoca del mantenimento alla ex moglie e alla figlia
➡️ L’ex moglie ormai convive in modo stabile con un altro uomo
➡️ La figlia di 26 anni non vuole studiare e non vuole portare avanti l’attività commerciale del padre e dello zio
⚖️ CORTE D’APPELLO ⚖️
➡️ La Corte d’Appello accoglie il reclamo e revoca l’obbligo di mantenimento alla ex moglie e alla figlia sulla base delle prove acquisite
‼️ EX MOGLIE ‼️
➡️ La ex moglie si oppone e impugna in Cassazione la decisione della Corte d’Appello
➡️ Secondo lei non c’è convivenza stabile
➡️ E la figlia anche se maggiorenne non è autosufficiente
⚖️ CASSAZIONE ⚖️
➡️ Rigetta il ricorso della donna
➡️ Tutti i motivi dell’ex moglie sono infondati
‼️ MOTIVI ‼️
➡️ Il mantenimento del figlio maggiorenne è giustificato nel momento in cui questo persegue un progetto formativo in linea con le proprie capacità e inclinazioni e comunque per il tempo medio necessario a che lo stesso riesca a inserirsi nella società.
➡️ L’assegno di mantenimento infatti non ha una funzione assistenziale illimitata dei figli maggiorenni disoccupati.
➡️ L’obbligo del mantenimento viene meno quando l’indipendenza economica è frutto dell’inerzia e del poco impegno del figlio
➡️ L’età, ribadisce la Corte, ha un peso rilevante ai fini di detta valutazione.
➡️ In assenza di problemi di salute o altri motivi legati al ciclo formativo il mancato conseguimento di autosufficienza economica a una certa età è “un indicatore forte d’inerzia colpevole.”
➡️ Corretta quindi la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Appello la quale ha ritenuto che “l’età avanzata della stessa (di ventisei anni all’epoca del procedimento di appello) il suo rifiuto ingiustificato di proseguire l’attività commerciale che padre e zio le avevano prospettato attraverso la messa a disposizione di un locale, nonché la sua scarsa propensione agli studi, integrassero circostanze sufficienti a legittimare la revoca dell’obbligo di mantenimento da parte del padre.”