➡️ Giudice di Pace di Torino
➡️ Sentenza n° 1376/2021
rammenta i requisiti di cui al Codice della Strada affinché la sanzione per passaggio col rosso possa essere legittimamente contestata in via differita
➡️ In materia di Codice della Strada si ritiene ammissibile la mancata contestazione immediata delle violazioni, ma solo in determinati casi
➡️ In caso di passaggio col rosso rilevato da apparecchiatura automatica, dovrà trattarsi di dispositivo debitamente omologato per funzionare in modo completamente automatico, la cui installazione sia autorizzata dall’autorità amministrativa competente (a seconda del tipo di strada) anche tenuto conto, tra l’altro, del tasso di incidentalità. In caso contrario, ovvero in assenza del rispetto di tali requisiti, le sanzioni elevate rischiano di essere invalidate
➡️ Quindi se la violazione viene accertata con strumenti di rilevazione automatica si può anche non procedere a contestazione immediata