Vita veloce, guida veloce! Ma sapete tutti a quali sanzioni andate incontro se superate i limiti di velocità?

Riepiloghiamo velocemente i limiti:
Autostrada: 130 km/h (110 km/h in caso di maltempo)
Strade extraurbane principali: 110 km/h (90 km/h in caso di maltempo)
Strade extraurbane secondarie o locali: 90 km/h
Strade cittadine: 50 km/h

Quali sono le sanzioni in caso di inosservanza?

  • entro 10 km/h in più:
    – Sanzione pecuniari compresa tra 39 e 159 euro;
  • tra 10 km/h e 40 km/h in più:
    – Sanzione pecuniari compresa tra 159 e 639 euro;
    – Decurtazione di 3 punti dalla patente.
  • tra 40 km/h e 60 km/h in più:
    – Sanzione pecuniari compresa tra 500 e 2000 euro;
    – Decurtazione di 6 punti dalla patente;
    – Sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
  • oltre 60 km/h in più:
    – Sanzione pecuniari compresa tra 779 e 3119 euro;
    – Decurtazione di 10 punti dalla patente;
    – Sospensione della patente da 6 a 12 mesi;
    – Revoca della patente in caso di recidiva nei 2 anni.

E’ però prevista una soglia di tolleranza del 5% e di non meno di 5 km/h.

Sul sito della Polizia di Stato, ogni lunedì, viene pubblicata la lista degli autovelox mobili e dei tutor attivi con relativa collocazione!

Per i neopatentati i limiti sono più stringenti e le sanzioni più rigide:
– Limite in autostrada: 100 km/h
– Limite in strade extraurbane principali: 90 km/h
– Raddoppio dei punti della decurtazione dei punti

Come abbiamo visto, le sanzioni sono abbastanza severe, soprattutto perché per certe soglie è prevista la sospensione della patente. Meglio arrivare tardi o rimanere mesi senza poter guidare?

Ovviamente, nel caso in cui l’eccessiva velocità fosse dovuta ad una reale emergenza del guidatore (come accompagnare una persona in pericolo all’Ospedale più vicino), la sua condotta potrebbe andare esente da sanzioni in ragione dello stato di necessità… ma di questo parleremo in un articolo a parte.

Inoltre dovete tenere in conto che non sempre le apparecchiature tecnologiche che rilevano la velocità sono precise, tant’è che la Corte di Cassazione ha stabilito recentemente che devono essere soggette a periodiche revisioni altrimenti l’accertamento compiuto non è valido!

L’autovelox deve essere omologato dal Ministero dei Trasporti e dev’essere ben visibile dagli automobilisti!

Il modello dell’apparecchio e l’omologazione devono risultare anche dalla multa.

Contro le sanzioni è possibile fare ricorso:
– al Giudice di Pace entro 30 giorni,
– al Prefetto entro 60 giorni.

Infine, è obbligatoria la contestazione immediata dell’infrazione da parte degli Agenti, a meno che la strada non presenti pericolosità tali da non permetterlo (come ad esempio in autostrada o in certe strade extraurbane).

Quando la contestazione non è immediata, questa circostanza deve risultare dal verbale che viene notificato al trasgressore e vi dev’essere altresì l’indicazione dei motivi che non l’hanno consentito.