Gettare oggetti dal balcone del proprio appartamento, oppure inveire dall’alto o imbrattare i muri condominiali può costare caro, oltre ad essere una forma di maleducazione estrema verso gli altri condomini.
“Getto pericoloso di cose”, così titola l’articolo 674 del Codice Penale, un reato previsto tra le contravvenzioni penali che dispone che:
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone , ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
Il caso di specie affrontato dalla Suprema Corte riguardava la condotta di un condomino che, per dar fastidio ad un altro membro del palazzo, lanciava dal balcone oggetti più disparati che non solo arrecavano fastidio e molestavano gli altri abitanti ma imbrattavano gli spazi comuni.
La vittima si era allora munita di strumenti che documentavano gli episodi e mostravano il lancio di bottiglie da parte del condomino molestante.
Questo comportamento ha portato alla condanna alla pena dell’ammenda di 206 euro.
La contravvenzione per la quale è stato punito dal Giudice penale rappresenta un reato posto a tutela dell’incolumità pubblica al fine di tutelare i cittadini dal pericolo, più o meno grave, che il getto o il versamento di cose può comportare.
Rappresenta un reato di pericolo, pertanto non è necessario che si verifichi in concreto un danno o un imbrattamento affinché possa giungersi ad una condanna, è anzi sufficiente porre in essere la condotta descritta dalla norma.
La Cassazione già nel 2013 aveva stabilito i requisiti per poter configurare il reato in esame stabilendo che
“L’evento del reato di cui all’art. 674 cp consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.; se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.”
Si tratta di una pronuncia molto interessante in quanto stabilisce che il reato in esame possa sussistere al superamento del semplice limite della normale tollerabilità, superamento che può essere accertato anche a mezzo di semplici prove testimoniali da parte delle persone che subiscono o il reato o di altre che ne hanno avuto una conoscenza diretta, sempre che tali dichiarazioni non consistano in valutazioni soggettive e personali dovute magari ai malumori all’interno del condominio.
E così nel caso di specie è stata determinante la dichiarazione del condomino vittima che nel frattempo si era procurato anche testimonianze video che mostravano il comportamento intollerabile dell’altro condomino.