Una strada privata è quella che è compresa all’interno del fondo privato di un solo proprietario ed è servente al fondo stesso. E’ diversa dalla strada vicinale che invece insiste su fondi di proprietà di soggetti diversi, una ipotesi più ricorrente.

Il proprietario di strada privata è tenuto a:

  • mantenerla
  • curarla
  • vigilarla

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere del 2 febbraio 2012, ha chiarito cosa debba intendersi per strada pubblica e privata e quali siano i doveri a carico dei proprietari di quest’ultima.

La strada ad uso pubblico è quella che può essere usata legittimamente e direttamente da chiunque.

L’area invece su cui si svolge la circolazione privata non è soggetta alle norme del Codice della Strada e non è consentito il transito a chiunque, l’accesso è precluso alla generalità dei cittadini ed è consentito solo ad alcuni soggetti.

L’accesso a strade private dev’essere delimitato da sbarramenti o evidenziato da cartelli o pannelli indicatori.

Il dovere di sorveglianza e di cura dell’area grava sul proprietario dell’area, nonché il dovere di manutenzione e pulizia.

E’ compito del Comune sorvegliare sulla regolare manutenzione della strada privata.

L’articolo 14 del Codice della Strada prevede i poteri e i compiti dei proprietari delle strade e stabilisce che:

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.