Il Divorzio Breve è un’importante novità legislativa, lo leggete ovunque e ne sentite parlare spesso, vediamo insieme in cosa consiste!
Si parla da anni di come diminuire il carico che grava sul sistema giudiziario tuttavia ogni intervento legislativo che voglia semplificare finisce per attraversare un percorso di approvazione lento e farraginoso.
La Legge n° 55 del 6 maggio 2015 ha apportato diverse interessanti modifiche in materia di famiglia riducendo drasticamente il triennio che per legge doveva intercorrere tra la separazione e la domanda di divorzio.
La tempistica è stata ridotta a 12 mesi in caso di Separazione Giudiziale e a 6 mesi nei casi di Separazione Consensuale, indipendentemente dalla presenza di figli.
Il “divorzio breve” è applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di approvazione della legge e questo intervento legislativo prevede altresì il “divorzio immediato” ossia in assenza di un precedente periodo di separazione.
Oltre alla classica possibilità di rivolgersi al Presidente del Tribunale, con apposito ricorso, al fine di ottenere l’Autorizzazione a vivere separati, è ora possibile addivenire alla separazione personale fra coniugi, al divorzio, o alla modifica delle condizioni dei suddetti, alla sola presenza dei rispettivi Avvocati.
La Legge 162/2014 ha introdotto l’istituto della “Negoziazione Assistita” che comincia con una Convenzione di Negoziazione, ossia un accordo col quale i coniugi si impegnano a collaborare in buona fede e con lealtà per giungere ad una soluzione bonaria della loro controversia.
I coniugi dovranno impegnarsi a raggiungere un accordo entro il termine massimo di 3 mesi, prorogabile per un massimo di ulteriori 30 giorni, che verrà così trasmesso al Procuratore della Repubblica.
Se la coppia non ha figli o ha figli autonomi, il P.M. svolgerà un attività di controllo e verifica di tipo amministrativo e, in caso di regolarità rilascerà un nullaosta; se la coppia ha figli minori o portatori di handicap, al P.M. è richiesto un controllo più approfondito, verificare che l’accordo risponda all’interesse dei figli: in caso affermativo il P.M. rilascerà l’autorizzazione, in caso negativo ne conseguirà la trasmissione dell’accordo entro 5 giorni al Presidente del Tribunale il quale fisserà entro i successivi trenta giorni un’udienza di comparizione delle Parti.
Laddove il Pubblico Ministero abbia concesso nullaosta o autorizzazione, è compito degli Avvocati trasmettere entro 10 giorni l’accordo all’Ufficiale di Stato Civile affinché provveda all’annotazione nei suoi registri.
La finalità di questi recenti interventi legislativi si individua nella volontà di prevedere procedure slegate da un ambito giudiziario, ratio che si inserisce nella più generale necessità di diminuire il carico di procedimenti che riempiono i Tribunali e contribuiscono a rallentare il sistema giudiziario.
Si auspica che la riduzione dei tempi per addivenire al divorzio e l’introduzione di procedure semplificate possano allentare la conflittualità fra coniugi.
Anche in tema di Scioglimento della Comunione dei beni tra coniugi vi son state recenti modifiche. L’articolo 191 del Codice Civile prevede ora un secondo comma nel quale è stabilito che in caso di separazione personale consensuale la comunione si scioglie immediatamente. Laddove la separazione fosse giudiziale all’udienza di comparizione dei coniugi il Presidente del Tribunale emetterà l’ordinanza di autorizzazione a vivere separati che verrà comunicata all’Ufficiale di Stato Civile affinché sia annotata e risulti inserita nell’atto di matrimonio.
Solo con il divorzio, però, si definiranno i rapporti economici e si scioglierà il vincolo patrimoniale, difatti sola la cessazione degli effetti civili può far cessare il diritto alla successione.