condizioni generali contratto

Leggere attentamente il “foglietto illustrativo”: quando le condizioni generali di contratto sono blindate

Nonostante il Consumatore sia tutelato attraverso una normativa ad hoc (Cd. Codice del Consumo), non può esimersi dal leggere attentamente le condizioni generali di contratto che gli sono sottoposte all’atto della sottoscrizione.

E’ quanto ha recentemente affermato (i.e.: ribadito) il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 6 gennaio 2016, in riforma di una prima statuizione pronunciata dal Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale.

L’Appellante, Poste Italiane S.p.a., si era rivolto al Giudice di seconda istanza in quanto reputava di essere stato ingiustamente condannato al risarcimento del danno sofferto da un Utente del servizio postale.

La vicenda è presto riassunta: Tizio, trovandosi nella necessità di recapitare dei prodotti alimentari, li inseriva all’interno di un pacco su cui apponeva la dicitura “alimenti” e si recava presso uno sportello di Poste Italiane S.p.a., chiedendone la spedizione.

Lo sportellista della Società si limitava a rilevare la confezione e a far sottoscrivere al richiedente le Condizioni di Trasporto Paccocelere ove, all’art. 8, si prevede che “Poste Italiane è liberata da ogni responsabilità per ritardo, perdita, danneggiamento totale o parziale, manomissione dei pacchi con contenuto non ammesso e per ogni altro fatto imputabile al mittente o per causa di forza maggiore”.

Nel caso di specie la consegna avveniva in ritardo rispetto al previsto, con conseguente deperimento del delicato contenuto gastronomico (salumi, formaggi et similia). Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda risarcitoria del Mittente, condannando Poste Italiane S.p.a. alla rifusione, in favore del primo, di € 400,00 a titolo di danno patrimoniale. Tuttavia, il Tribunale giungeva a conclusioni diametralmente opposte, affermando che

“Il contenuto del pacco in questione non rientra tra gli oggetti consentiti dall’art. 3 delle Condizioni di Trasporto, trattandosi di prodotti deperibili (che si trattasse di prodotti deperibili lo si desume proprio dal fatto che tali prodotti si sono deteriorati dopo alcune settimane dalla spedizione)”.

In buona sostanza, l’accoglimento dell’impugnazione dispiegata dalla Società di spedizioni si fonda sul seguente iter logico-giuridico:

– il Cliente, all’atto della spedizione, sottoscriveva una clausola di esenzione dello spedizioniere da responsabilità per il recapito di alcuni pacchi dal contenuto “non ammesso”, tra cui i beni deperibili;

– la clausola non è vessatoria, in quanto non solo non viola gli artt. 33 e 34 D. Lgs. n. 206/2005, ma neppure determina a carico dell’utente “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”;

– il Cliente, consapevole del contenuto della clausola sottoscritta, assumeva su di sé l’alea della spedizione “incauta” e la sua condotta era la causa primaria dell’ammaloramento dei generi alimentari, costituendo, altresì, scaturigine primaria del danno.

Peraltro, specifica il Giudice di Catanzaro, l’incontro delle volontà negoziali era avvenuta tra l’Utente e Poste Italiane S.p.a. in forma scritta, non essendo lo sportellista titolare di alcun diritto alla stipulazione di contratti in nome e per conto del Datore di Lavoro. Non v’era che una strada per evitare il danno, secondo il Tribunale: l’attenta lettura, da parte del Mittente, delle Condizioni di Trasporto (e forse, secondo chi scrive, dell’etichetta del salame).