Quante multe giungono all’indirizzo del malcapitato dopo mesi dalla contestata infrazione? Moltissime!

Ebbene, come molti sapranno, le infrazioni rilevate da dispositivi di tipo autovelox non avvengono in modo automatico, vi è una prima fase che coincide con la fotografia effettuata dal dispositivo in strada ed una seconda fase che consiste nell’accertamento da parte dei Pubblici Ufficiali ossia l’identificazione del proprietario del mezzo fotografato al quale viene associata l’immagine e l’infrazione.

Dopo la violazione e l’accertamento, la multa dev’essere notificata.

E per legge dev’essere notificata entro 90 giorni!

Ma da quando decorrono i 90 giorni? Dalla data in cui viene commessa l’infrazione o dalla data dell’accertamento da parte del Pubblico Ufficiale? Tenete conto che tra questi due momenti possono passare alcune settimane e stabilire il momento preciso dal quale far decorrere i termini è essenziale!

In questa materia è necessario dire che la giurisprudenza è contrastante e le decisioni giudiziali non sono univoche.

Mentre infatti una pronuncia della Suprema Corte del 2014, la numero 18574, riteneva che il termine iniziale per contare i 90 giorni della notifica fosse non quella della commissione della violazione bensì quella dell’esito dell’accertamento, purché il periodo intercorrente tra i due momenti fosse ragionevole congruo in relazione al caso concreto, una recente pronuncia del Giudice di Pace di Milano ha stabilito il contrario, ossia che i 90 giorni cominciano a decorrere proprio dalla commessa infrazione!

E a stabilire la necessità della notifica del verbale è proprio l’articolo 201 del Codice della Strada e tale disposizione vale per i casi ove non vi sia contestazione immediata, per appunto il caso dell’autovelox!

Nel caso esaminato dal Giudice di Pace l’infrazione era stata commessa il 7 giugno del 2014 mentre il verbale era stato notificato in data 20 novembre 2014!

Le parole utilizzate dal Giudice sono state le seguenti:

La data di accertamento coincide con quella dell’infrazione nei casi in cui (come quello in esame) avviene mediante dispositivi elettronici che consentono all’Amministrazione di accertare immediatamente il responsabile dell’illecito con una semplice visura al PRA cui l’amministrazione ha accesso immediato.

Nel caso di specie l’Amministrazione non ha sollevato tale giustificazione ma nella comparsa di costituzione ha lamentato il gran numero di infrazioni da dover accertare non prevedibili e che giustificherebbero il ritardo nella notifica.

Il Giudicante ritiene che tali ragioni derivanti da insufficienza nell’organizzazione interna dell’ente al disbrigo del numero elevato di contravvenzioni accertate non siano tali da giustificare la violazione di un termine che è stabilito dalla legge a garanzia dell’effettività del diritto di difesa del soggetto cui viene notificato il verbale di contestazione”

Con tali parole pertanto il Giudice ha stabilito che collegare la foto di un autoveicolo al suo proprietario può avvenire con una semplice consultazione del Pubblico Registro Automobilistico, cosa davvero semplice ed immediata per la Pubblica Amministrazione, e che quindi non giustifica i lunghi tempi con cui viene fatto questo passaggio.

Di conseguenza, in ragione del diritto di difesa del cittadino, non si può pretendere che egli venga a conoscenza di un’infrazione a più di 3 mesi di distanza solo perché l’ente pubblico ha molte violazioni da vagliare e accertare!

Diverso invece è il caso di una vettura a noleggio o in leasing poiché in questa ipotesi l’ente accertatore deve preliminarmente contattare il proprietario del veicolo e attendere che costui fornisca i dati dell’utilizzatore, giustificando pertanto un ritardo nell’accertamento tale da poter considerare come giorno da cui far decorrere i 90 giorni quello dell’effettivo accertamento.

Anche su tale circostanza si è espresso il Giudice di Pace suddetto il quale ha stabilito che:

“Diversa è l’ipotesi in cui il mezzo sia a noleggio ovvero in leasing e quindi sia necessaria una dichiarazione del proprietario circa il nominativo dell’utilizzatore del veicolo: in questi casi il termine di 90 giorni decorre dal giorni in cui l’amministrazione è posta in condizione di provvedere all’individuazione del trasgressore”.

Lo stesso Ministero dell’Interno, con nota n° 0016968 del 7.11.14 ha ribadito che il momento in cui far decorrere il termine dev’essere il giorno in cui viene commessa l’infrazione ed è giunto ad una tale favorevole conclusione ritenendo che la possibilità di posticipare tale momento d’inizio è prevista solo nei casi in cui non sia possibile procedere ad un accertamento rapido ed immediato, cosa che invece è possibile anche nel caso di autovelox ma per procedura interna all’Amministrazione avviene in un momento successivo, la fase dell’accertamento appunto; pertanto anche a parere del Ministero si dovrebbe concludere che i 90 giorni comincino subito a decorrere.

Se si pensa a quanti verbali vengono notificati ben oltre i 90 giorni dalla violazione, per quanto nei tempi con riferimento alla data dell’accertamento, non può che concludersi che una simile interpretazione possa giovare a tanti!

Cosa fare quindi se viene notificata una multa fuori termine? La via da seguire non è quella di non pagare la contravvenzione, è anzi necessario presentare ricorso al Giudice di Pace chiedendone l’annullamento!