A riprova di come il diritto permei anche gli aspetti apparentemente più basici del vivere quotidiano, si commenta una recente sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di contratti di fornitura di energia elettrica a privati.
Trattasi della statuizione Cass. civ. Sez. III, Sent., 22/12/2015, n. 25731, emessa all’esito dell’impugnazione promossa dal Sig. B.F. nella sua qualità di titolare di un’utenza elettrica oggetto di alterne vicende giudiziarie. Tutto aveva inizio quando l’ignaro consumatore, ritrovandosi d’amblais al buio, e ricercando le ragioni di tanta oscurità, scopriva di aver subito il distacco della corrente da parte della Società erogante. Poiché l’interruzione del servizio si era protratta a lungo, arrecandogli danni di varia natura, l’Utente muoveva causa civile nei confronti della Società responsabile dell’improvviso black out. Ebbene, se il Giudice di Pace di Foggia reputava vi fossero gli estremi per accordare il risarcimento a favore dell’Attore, il Tribunale di Foggia, investito della questione in appello, opinava in senso diametralmente opposto, accogliendo le domande dell’Azienda appellante.
Il Sig. B.F., fermamente persuaso del fondamento dei propri diritti – e forte di aver vinto il primo grado di giudizio- insigniva il Supremo Giudice di legittimità del compito di esprimersi al riguardo.
Le dinamiche fattuali venivano così ricostruite: la Società di distribuzione dell’energia aveva intimato all’utente di provvedere al pagamento di una bolletta insoluta entro i successivi 20 giorni, pena la risoluzione contrattuale ed il relativo distacco della energia; il Sig. B.F. si era affrettato a pagare, salvo subire comunque la temuta interruzione energetica che tanto si era impegnato a scongiurare.
La Corte di Cassazione ha ritenuto di accogliere il ricorso del consumatore in quanto:
“Il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale dell’art. 1565 c.c. e costituisce quindi una reazione all’inadempimento dell’utente (…) ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l’inadempimento dell’utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l’utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno”.
La circostanza dell’adempimento da parte dell’Utente, prima del decorso del termine indicato dalla Società fornitrice nella comunicazione di sollecito, unitamente all’omesso riscontro del pagamento da parte di quest’ultima, sono elementi qualificanti la colpa e la gravità dell’inadempimento in capo alla danneggiante, con conseguente insorgenza di obbligazione risarcitoria a favore del danneggiato.
Una sentenza che può senz’altro definirsi … Illuminante!