Non sempre allontanarsi dai domiciliari è stata ritenuta evasione, vediamo insieme il caso di quest’uomo esausto dalla convivenza forzata con la moglie!
Diciamo subito che per quanto ci possano essere gravi motivi non bisogna mai contravvenire a quanto stabilito da un Giudice in merito a misure restrittive della libertà, siano esse arresti domiciliari o misure carcerarie perché in tal caso il carcere se non è punto di partenza sarà sicuramente quello di arrivo.
Tuttavia ci son stati casi in cui i Giudici hanno riconosciuto che la situazione in cui versava il soggetto sottoposto a misura restrittiva era tale da non ritenere la sua trasgressione come reato di evasione.
Quello di cui vi parliamo è proprio uno di questi.
A seguito di un litigio con la moglie, l’uomo che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari decideva di non poter più sopportare altri giorni chiuso in quella casa con lei, meglio il carcere!
Un fatto sicuramente colorito ma con un risvolto interessante perché l’uomo non si allontanava semplicemente dall’abitazione ma chiamava le forze dell’ordine informandoli dell’accaduto e aspettandoli davanti a casa.
I Giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 44595/2015 hanno stabilito che il comportamento tenuto dall’uomo mancava del requisito dell’offensività della condotta, anzi l’aver prontamente contattato i Carabinieri in modo che effettuassero tutti i controlli ha chiaramente messo in evidenza come non fosse sua intenzione evadere o trasgredire bensì allontanarsi da una situazione insopportabile!
Le parole utilizzare dai Giudici della Suprema Corte sono le seguenti:
“Se tuttavia la condotta in addebito viene apprezzata nel suo insieme, considerando cioè che l’imputato venne trovato fuori dell’abitazione in attesa dell’arrivo dei Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere, si deve necessariamente concludere per l’assenza di offensività concreta (art. 49, comma 2 cod. pen.), atteso che in nessun momento egli si è sottratto alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche, restando nelle immediate vicinanze del domicilio coatto.
La stretta connessione tra comunicazione dell’imminente violazione dei divieto di allontanamento, permanenza nei pressi dei domicilio al precipuo scopo di far rilevare l’allontanamento stesso e manifestazione dell’intento di volersi assoggettare ad un regime cautelare addirittura più rigoroso, determina l’irrilevanza dell’infrazione, non risultando, infatti, violata la ratio giustificativa dei precetto.”