Siamo ben lontani dai tempi delle bacchettate sulle dita che, per quanto brutale, era una modalità di correzione ammessa…
Quando una maestra elementare pone in essere atti di maltrattamento fisico e psicologico nei confronti degli alunni non ricorre il reato di abuso dei mezzi di correzione bensì quello di maltrattamenti previsto all’articolo 572 del Codice Penale!
Nel caso di specie un’insegnante, a seguito di videoriprese effettuate dalle Forze dell’Ordine nell’istituto scolastico, veniva indagata e il processo di primo grado la riteneva responsabile per il reato di maltrattamenti mentre la Corte d’Appello, che si pronunciava a seguito di impugnazione della sentenza precedente, riqualificava il fatto e riteneva fosse integrato il diverso reato di abuso dei mezzi di correzione che, all’articolo 571 C.p., stabilisce che:
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
La decisione della pronuncia di secondo grado trovava giustificazione nell’elemento psicologico tenuto dall’insegnante la quale agiva con la convinzione di fare il bene degli alunni correggendone i comportamenti, senza quindi agire con un intento di umiliazione e sopraffazione, ricorrendo in tal caso il reato di abuso dei mezzi correzionali per avere la stessa oltrepassato i limiti!
La Corte di Cassazione, che si è pronunciata con sentenza n° 4170/2016, ha invertito la rotta ritenendo errata la riqualificazione operata dalla Corte d’Appello poiché le violenze poste in essere dalla donna non mostrano un intento correzionale i cui limiti sono stati oltrepassati bensì un vero e proprio maltrattamento sia da un punto vista oggettivo che soggettivo
La Corte si è espressa nei seguenti termini:
“L’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti”.
Lo stesso principio è stato affermato dalla Corte in un ulteriore caso di una maestra di scuola materna che sistematicamente ricorreva a violenza nei confronti dei bambini a lei affidati; più precisamente si fa riferimento alla sentenza n° 53435 emessa dalla Sesta Sezione della Corte in data 22.10.2014.
La Corte, in conclusione, ha ritenuto non solo che l’uso della violenza fisica e psicologica non sia più in alcun modo tollerabile ma anche che tale condotta rappresenta un vero e proprio maltrattamento e non l’abuso di mezzi correzionali astrattamente ammissibili!