-Normale giornata di allenamento alla scuola calcio.
-Un bambino durante gli allenamenti riceve accidentalmente una pallonata in faccia.

– Danni permanenti agli occhi.

I genitori del ragazzo presentano azione di risarcimento danni nei confronti della società calcistica e dell’allenatore che in prima battuta vengono condannati al pagamento del danno dalla Corte di merito di primo grado.

Verdetto ribaltato in sede di appello!

Viene pertanto adita la Suprema Corte di Cassazione che, con pronuncia n° 18600 del 22 settembre 2016, stabilisce che:

“Nel caso in esame la Corte di merito ha evidenziato che l’allenatore ha predisposto la sola cautela utile e rilevante, avendo il predetto formato gruppi di allievi di medesima età e, quindi, di non differente costituzione fisica, ed è rimasto presente sul campo e ha rimarcato che la lesione riportata dal P. è stata determinata dalla forza con cui il pallone è stato calciato da un altro allievo, ponendo in rilievo che tale comportamento, pur prevedibile nel corso di un allenamento calcistico, non può comunque ritenersi evitabile, in quanto neppure una serrata sorveglianza avrebbe conseguito il risultato di calibrare la potenza e di orientare la direzione di ciascun calcio tirato al pallone da ognuno dei bambini presenti in campo ed affidati all’allenatore, in tal modo sostanzialmente ritenendo irrilevante a quale distanza l’allenatore si trovasse nel campo dal gruppo in cui giocava il P.”

La Suprema Corte ha poi sottolineato come l’età dei bambini ed il tipo gioco connotasse il momento più come ludico che come agonistico ponendo in essere un rischio difficilmente evitabile in ragione del fatto che si tratta di minori.

Pertanto, in parole povere, per la Cassazione l’allenatore non può essere ritenuto responsabile in quanto era presente in campo e ha diviso i bambini in gruppi uniformi e non avrebbe potuto fare null’altro per evitare quella pallonata che è dovuta, anzi, alla forza del bambino con cui ha calciato il pallone.