? Potrebbe…

? Sexting: L’invio di testi o immagini sessualmente esplicite tramite Internet o telefono cellulare

? In linea di massima, se c’è il consenso di entrambe le parti non c’è alcun reato

⚠️ ETA’ ⚠️

➡️ Chi chiede e riceve immagini di una persona minorenne ritratta nuda, anche se consenziente, commette reato di pornografia minorile

➡️ Tale illecito scatta quando la persona adulta intrattiene una conversazione online col soggetto minore di 18 anni, convincendolo ad inviare autoscatti erotici

➡️ «risponde del delitto di pornografia minorile anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l’intenzione già esistente, ma non ancora consolidata»

➡️ «tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell’utilizzazione del minore, che implica una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l’azione sia posta in essere solo da quest’ultimo»

⚠️ NON E’ REATO SE… ⚠️

➡️ Non c’è reato se è il minore che, senza alcuna richiesta o sollecitazione, invia da sé una foto che lo ritrae nudo

➡️ In questo caso, l’adulto non commette alcun illecito penale non avendo indotto il minore a farlo neanche con una semplice richiesta

? INVIO DI FOTO INTIME ?

➡️ Non è reato il semplice invio di foto intime al minore

➡️ A meno che non sia finalizzato a istigare il minore a fare altrettanto, in tal caso si parla di Corruzione di Minorenne, articolo 609-quinquies

⚠️ MAGGIORENNI ⚠️

➡️ Non è reato il sexting e, in generale, l’invio di materiale pornografico non richiesto

➡️ E’ reato, invece, la diffusione a terzi del materiale ricevuto, rientra nel Revenge Porn