Promessa di matrimonio: un diamante è per sempre?

In una società, come quella attuale, in cui persino i rapporti umani seguono l’imperante logica del consumismo, quasi stupisce la permanenza, nel Codice Civile italiano, degli articoli che vanno dal 79 all’81, disciplinanti la “promessa di matrimonio”.

Di che cosa si tratti, precisamente, lo sanno bene due parti in causa che, in controtendenza rispetto alla generalità dei trentenni italiani (le statistiche Istat non mentono), decidevano di contrarre le loro prime nozze.

Purtroppo, però, l’unico rito a vederli protagonisti si svolgeva innanzi ai Giudici civili, sino alla fase di legittimità.
La vicenda è presto riassunta: il promesso sposo, dopo le pubblicazioni e nella settimana precedente la cerimonia, decideva che “questo matrimonio non s’ha da fare”, con buona pace della nubenda che già – e a ragion veduta- si considerava impalmata.

Così, il futuro marito renitente veniva trascinato in Tribunale dalla fidanzata ufficiale -nel frattempo divenuta ex, suo malgrado-, e qui cercava di evitare la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (consistenti in tutte le spese sostenute dalla controparte in vista del matrimonio: abito da sposa, mobilio, lavori di ristrutturazione, lista nozze, ecc.) accampando il pretesto di essere stato vittima di tradimento.

L’attività istruttoria svolta in primo grado trovava conferma presso la Corte d’Appello, prima, e in Cassazione, poi, con la sentenza n. 20889 del 15/10/2015: l’incauto promittente è tenuto a rifondere la partner delusa di tutti gli esborsi economici da quest’ultima sostenuti, essendo stata accertata in giudizio l’assenza di una valida ragione che giustificasse la “furia francese e ritirata spagnola”, peraltro intervenuta dopo che la promessa di matrimonio era divenuta solenne.

Quest’ultimo elemento formale rappresenta una sottile, e neanche troppo, linea di demarcazione tra impegno morale e impegno giuridico: solo chi giunge sino agli “sponsali”, secondo la lettera dell’art. 81 C.C., promettendo di contrarre matrimonio con atto pubblico, scrittura privata o richiedendo le pubblicazioni, potrà essere chiamato a rispondere dei danni eventualmente cagionati alla dolce metà, in ipotesi di capriccioso e tardivo “recesso”!

Tutti gli altri, fidanzati in pectore ma non ufficialmente, si sentano pure liberi di regalare o indossare un solitario, senza, per questo, assumere dei vincoli, per lo meno di natura risarcitoria.