La moglie ha un carattere dispotico e mortificante?
Non basta per poter imputare a lei la fine della relazione e l’insopportabilità della convivenza.
Questo è quanto stabilito all’esito di un procedimento culminato con una recentissima sentenza dalla Corte di Cassazione, più precisamente la pronuncia n° 19194 del 2015.

Quali sono stati i dati di fatto?

Per l’uomo la vita insieme a quella donna non era più possibile.

Sosteneva di non poter più sopportare le continue umiliazioni e mortificazioni di cui era bersaglio sotto il tetto domestico. Non poteva neppure più proseguire una vita matrimoniale con una donna così dispotica come quella che si era sposato e chiedeva pertanto non solo che il Giudice lo autorizzasse a vivere separato dalla moglie ma che, oltretutto, la colpa della rottura venisse riconosciuta a lei e le venisse pertanto addebitata la separazione.

In primo grado le istanze dell’uomo non son state accolte ed è stato disposto un assegno di mantenimento di 500 euro da versare a favore della moglie.

L’uomo, tuttavia, non si è dato per vinto e ha proposto Appello ribadendo il caratteraccio della donna e l’assoluta mancanza di presupposti per poter proseguire la vita matrimoniale e contestualmente sosteneva che non fosse in alcun modo necessario un assegno di mantenimento in favore di lei perché non vi era granché differenza di reddito fra i due.

Anche la donna proponeva appello incidentale chiedendo addirittura che l’importo dell’assegno di mantenimento venisse triplicato!!

Tuttavia nemmeno il giudizio d’appello riconosce una evidente ragione a nessuno dei due coniugi e non dispone alcun addebito della separazione.

Interviene infine la pronuncia della Corte di Cassazione….

Però nel frattempo l’uomo si era creato una nuova famiglia con tanto di figli e sosteneva di non poter assolutamente far fronte alle esigenze della nuova famiglia e al mantenimento dell’ex moglie….

E i Giudici della Suprema Corte hanno allora stabilito che per determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento non si deve far riferimento al solo tenore di vita durante il matrimonio ma anche del reddito dei due coniugi, tenendo però in conto se nel frattempo uno dei due ha ulteriori responsabilità che si sono aggiunte, come appunto la nascita di un figlio.

Un principio di diritto molto importante perché stabilisce in poche parole come l’obbligo di mantenere un figlio è così importante da prevalere sull’obbligo di versare un lauto assegno di mantenimento all’ex coniuge, a maggior ragione se la differenza tra i redditi dei due ex coniugi non è così sproporzionato.

La vicenda, tuttavia, ci porta ad un ulteriore spunto di riflessione poiché i Giudici delle Corti territoriali hanno stabilito la non assoluta rilevanza del carattere di uno dei due coniugi per valutare l’addebito della separazione.

E’ vero che un caratteraccio può ben portare alla fine di una relazione ma, per i Giudici che hanno valutato nel merito i fatti, l’istituto del matrimonio è da considerarsi come un impegno così serio e pregnante da non poter terminare solo per una divergenza caratteriale, o meglio, da non poter imputare una responsabilità per la fine al solo coniuge dal carattere dispotico…