Ci prendiamo qualche minuto per parlare della piaga dei PROFILI FAKE e delle possibili conseguenze giuridiche!

©️ A livello penale ci viene in soccorso l’articolo 4️⃣9️⃣4️⃣ del Codice Penale che prevede il reato di SOSTITUZIONE DI PERSONA.

Si prevede la pena della reclusione fino a 1 anno per colui che:

✅ Al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio

✅ O di recare un danno ad altri

✅ Induce taluno in errore

✅ Sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona

✅ O attribuendo a sé o ad altri un falso nome

❗️Nel 2016 la Cassazione, con sentenza n° 34800/16 ha condannato un uomo sposato che si è finto single sui social network per conquistare un’altra donna.

? Ciò che rileva è l’induzione in errore, e non tanto l’aver omesso di essere sposato.

☢️ Oltretutto, con profitto si deve intendere qualsiasi obiettivo che si vuol raggiungere, anche un rapporto affettivo.

❗️Nel 2018, la Cassazione, con sentenza del 33862/2018, ha confermato che è reato utilizzare abusivamente l’immagine altrui creando un falso profilo Facebook con il suo nome.

➕ Infine, il reato di sostituzione di persone può sommarsi anche al reato di truffa se oltre all’utilizzo abusivo dell’immagine altrui vi sono artifizi e raggiri per conseguire un profitto.