Ci prendiamo qualche minuto per parlare della piaga dei PROFILI FAKE e delle possibili conseguenze giuridiche!
©️ A livello penale ci viene in soccorso l’articolo 4️⃣9️⃣4️⃣ del Codice Penale che prevede il reato di SOSTITUZIONE DI PERSONA.
Si prevede la pena della reclusione fino a 1 anno per colui che:
✅ Al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio
✅ O di recare un danno ad altri
✅ Induce taluno in errore
✅ Sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona
✅ O attribuendo a sé o ad altri un falso nome
❗️Nel 2016 la Cassazione, con sentenza n° 34800/16 ha condannato un uomo sposato che si è finto single sui social network per conquistare un’altra donna.
? Ciò che rileva è l’induzione in errore, e non tanto l’aver omesso di essere sposato.
☢️ Oltretutto, con profitto si deve intendere qualsiasi obiettivo che si vuol raggiungere, anche un rapporto affettivo.
❗️Nel 2018, la Cassazione, con sentenza del 33862/2018, ha confermato che è reato utilizzare abusivamente l’immagine altrui creando un falso profilo Facebook con il suo nome.
➕ Infine, il reato di sostituzione di persone può sommarsi anche al reato di truffa se oltre all’utilizzo abusivo dell’immagine altrui vi sono artifizi e raggiri per conseguire un profitto.