Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015 il Decreto Legislativo n. 28/2015, recante “Disposizioni in materia di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67“, in vigore a partire dal 2 aprile 2015.

L’articolo 131-bis del Codice Penale, rubricato come “Esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto” così recita:

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Come indicato dalla Camera dei Deputati, la non punibilità riguarda i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva.

La non punibilità opera quando:

  • l’offesa è di particolare tenuità

  • il comportamento non risulta abituale.

Sono individuati due indici-criteri ai fini dell’esclusione della punibilità:

  • le modalità della condotta

  • l’esiguità del danno o del pericolo

Ai fini della determinazione della pena detentiva, non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Inoltre, la non punibilità può trovare applicazione anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

La disposizione normativa prevede altresì modifiche di carattere procedurale:

  1. Il Giudice delle Indagini Preliminari (GIP) può archiviare il procedimento per particolare tenuità del fatto. La non punibilità dell’indagato per particolare tenuità del fatto è una delle condizioni che giustificano l’archiviazione del procedimento penale. Ne viene regolato il procedimento, su richiesta del pubblico ministero, che ne deve dare avviso all’indagato e alla persona offesa che abbia chiesto di esserne informata. L’avviso deve precisare che, nel termine di dieci giorni, l’indagato e la persona offesa possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui debbono indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso dalla richiesta.

  2. Le parti, entro il termine di 10 giorni, visionati gli atti, possono quindi presentare opposizione alla richiesta di archiviazione. Il giudice, se ritiene non inammissibile l’opposizione, fissa l’udienza in camera di consiglio e, dopo avere ascoltato sia l’offeso che l’indagato, può, con ordinanza, pronunciare l’archiviazione. Se non viene presentata opposizione all’archiviazione o in caso di sua inammissibilità, il giudice decide direttamente: se opta per l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronuncia decreto motivato; se, al contrario, non ritiene di archiviare il procedimento, restituisce gli atti al pubblico ministero per il prosieguo dell’azione penale.

  3. E’ poi stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere dichiarata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

  4. Il giudice può emettere sentenza di proscioglimento (non doversi procedere) in sede predibattimentale per la non punibilità dell’imputato; deve, tuttavia, essere sentita in camera di consiglio anche la persona offesa (così consentendo di acquisire il suo parere sull’effettiva tenuità del fatto-reato); l’intervento della vittima non è invece previsto in sede di udienza preliminare o in dibattimento, in cui il contraddittorio è già garantito.

  5. E’ inoltre previsto che il giudicato penale sulla particolare tenuità del fatto, presupponendo comunque un accertamento sull’esistenza del reato e sul fatto che sia stato l’imputato a commetterlo, risulta efficace nell’eventuale giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso.

  6. E’ infine stabilito che anche i provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità per la particolare tenuità del fatto vengano iscritti per estratto nel casellario giudiziale.

Per approfondire il tema si segnala l’articolo di Altalex.it

Si segnalano il seguente documento:
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto – Atto del Governo 130