Il portale ufficiale della Camera dei Deputati riporta la seguente dicitura:
L’Assemblea della Camera ha approvato, il 24 settembre 2014, un testo unificato di alcune proposte di legge (A.C. 360 e abb.), volto a modificare la disciplina di attribuzione del cognome ai figli. Il provvedimento passa ora al Senato.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta!
In materia si è soliti distinguere tra diversi modelli per l’attribuzione del cognome al figlio:
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Modello Francese: per i nati dal 1° gennaio 2005 non vi è più alcuna distinzione tra la madre ed il padre nell’attribuzione del cognome e il figlio può ricevere quello dell’uno o dell’altro genitore o entrambi i cognomi affiancati.
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Modello Tedesco: ai sensi del Codice Civile tedesco, abbreviato BGB, i coniugi possono scegliere di mantenere il proprio cognome di nascita o adottare un cognome familiare comune da assegnare alla prole a mezzo di una dichiarazione ufficiale ma revocabile.
In mancanza di un cognome coniugale i coniugi possono congiuntamente scegliere quale dei due cognomi assegnare ai figli.
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Modello Inglese: non vi sono disposizioni specifiche e al figlio può essere attribuito il cognome tanto del padre quanto della madre oppure un cognome diverso.
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Modello Spagnolo: con la Legge 40/1999 è stata introdotta la regola del doppio cognome in base alla quale ogni figlio porta il primo cognome di entrambi i genitori nell’ordine deciso da costoro. Tale ordine può essere cambiato una volta che ilfiglio diventa maggiorenne.
In questo documento sono specificate nel dettaglio le differenze tra i Paesi sopra elencati:
L’attribuzione del cognome ai figli nei principali paesi europei
Come indicato dal sito della Camera dei Deputai, il testo approvato prende coscienza degli ultimi orientamenti giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell’uomo, e propone una modifica della disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli, prevedendo la possibilità di attribuire a questi ultimi il cognome materno.
In particolare, il provvedimento prevede che al figlio nato nel matrimonio, su accordo dei genitori, possa essere attribuito uno dei seguenti cognomi:
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il cognome del padre;
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il cognome della madre;
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il cognome di entrambi, nell’ordine concordato.
Al mancato accordo consegue l’attribuzione, in ordine alfabetico, di entrambi i cognomi dei genitori.
La stessa regola varrà per il figlio nato fuori dal matrimonio che venga riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore, ne assume il cognome e laddove l’altro genitore effettui il riconoscimento in un secondo momento (tanto volontariamente quanto a seguito di accertamento giudiziale), il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso.
Il testo unificato inoltre:
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stabilisce che i figli degli stessi genitori, registrati all’anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest’ultimo;
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disciplina l’attribuzione del cognome all’adottato maggiorenne;
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prevede che chiunque abbia due cognomi potrà trasmetterne al figlio solo uno, scegliendo liberamente quale dei due;
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garantisce al figlio maggiorenne, cui sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre.