Se il minore esprime la volontà di andare a vivere col padre perchè da lui riserve più attenzioni, la sua volontà dev’essere assecondata.
Ecco quanto deciso dalla Corte di Cassazione che si è espressa nella sentenza 2270 del 2017.
Nel caso di specie i Giudici hanno ritenuto che la collocazione del minore presso il padre rispondesse al suo prevalente interesse.
La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo prevede all’articolo 12 che si debba tenere l’audizione del minore da parte del Giudice quando si devono assumere decisioni che possono incidere direttamente sulla sua sfera. E nel caso che stiamo trattando il minore è stato sentito e il consulente che ha proceduto all’audizione ha riferito che il bambino era capace di dare risposte serene e autonome e la sua collocazione presso il padre non era pregiudizievoli né dei suoi diritti né degli obblighi scolastici.
Oltretutto il minore ha messo in luce che vivendo col padre egli riceveva più attenzione ed era circondato da affetti seri ed importanti, quindi in linea con le esigenze di tutela e di sano sviluppo psico-fisico.
La madre, al contrario, sosteneva che il padre fosse negligente e inadeguato ma non ha fornito elementi concreti a supporto di queste tesi durante i vari gradi di giudizio.
Inoltre la donna contestava l’obbligo di mantenimento di euro 200 mensili per 8 mesi all’anno al quale il Giudice l’aveva condannata, ma esaminando la sua situazione finanziaria ed il fatto che vivesse con un nuovo compagno dotato di reddito sufficiente a sostenere le esigenze di famiglia è emerso che tale somma non fosse assolutamente sproporzionata.