INDIGENTE ASSOLUTO: NON È REATO NON PAGARE IL MANTENIMENTO

Lo stato di assoluta indigenza può scusare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Nel caso di specie è intervenuta con sentenza n. 3831 del 27/01/2017 la Suprema Corte stabilendo che:

“… la indisponibilità di mezzi, se accertata e verificatasi incolpevolmente, esclude il reato in parola (art. 570 cod. pen. violazione degli obblighi di assistenza familiare), valendo come esimente, purchè si tratti di una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti”.

La Corte di Cassazione ci fornisce già tutti gli elementi utili per comprendere quando non è reato il non versare il mantenimento: si deve trattare di una situazione di indigenza che sia oggettiva e non sia stata causata dal soggetto.

Il caso di specie?

Un padre non versa il mantenimento al figlio minore e alla moglie separata, pari a euro 350 mensili per un totale di 13 mesi distribuiti dal 2010 al 2012.

La sentenza impugnata davanti alla Suprema Corte aveva ravvisato la colpa dell’imputato nell’aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio e alla moglie, omettendo il versamento dell’assegno divorzile, senza interrogarsi sugli effetti di tale condotta (il “venir meno dei mezzi di sussistenza”, tenuto conto che la moglie separata lavorava e guadagnava 1500 euro mensili) e senza tener conto della capacità patrimoniale concreta dell’imputato, che aveva perso già il lavoro nel 2005 ed era stato costretto a chiedere ospitalità alla madre, che l’aveva accolto in casa.

L’imputato negli anni aveva svolto diverse, seppur interrotte, attività di lavoro e nei mesi in cui non ha adempiuto al suo obbligo gli è stato impossibile trovare alcuna occupazione lavorativa, nemmeno in nero. Non è corretto dire che egli si sia sottratto volontariamente agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge (come prevede l’art. 570 cod. pen.) essendo oggettivamente impossibilitato a versare la somma pattuita e quindi incapace di adempiere.

Inoltre bisogna specificare che in tema di violazione degli obblighi di assistenza l’espressione “mezzi di sussistenza” esprime un concetto diverso da “assegno di mantenimento”, stabilito dal giudice civile, essendo rilevante in materia penale solo ciò che è necessario per la sopravvivenza del familiare.

La Suprema Corte sottolinea quindi che

“… l’ipotesi aggravata consistente nel far mancare i mezzi di sussistenza, non ha carattere meramente sanzionatorio dell’obbligo civile derivante dalla sentenza di separazione e occorre perciò verificare che la mancata corresponsione delle somme dovute non sia da attribuire ad uno stato di indigenza assoluta da parte dell’obbligato.”

Speriamo che un orientamento giurisprudenziale in questo senso serva a ridimensionare il dramma silenzioso dei padri separati che spesso, oltre alla responsabilità per il fallimento matrimoniale, vengono ritenuti colpevoli anche per l’oggettiva incapacità a pagare gli alimenti e pensano di non meritarsi l’affetto dei figli.