➡️ Tribunale di Treviso
➡️ Sentenza 8 luglio 2021
➡️ Quando la sanzione non deriva da contestazione ma da acquisizione di dati, il termine comincia a decorrere da quest’ultimo momento
‼️IL CASO‼️
➡️ Si tratta di un’infrazione accertata nei confronti di un’azienda di trasporti per mancata osservanza dei tempi di riposo degli autisti
➡️ L’accertamento avveniva tramite acquisizione dei dati informatici sui tempi di riposo dei dipendenti
➡️ In questo caso serve tempo per acquisire e valutare i dati
? TRIBUNALE ?
➡️ Spetta al Giudice, in casi simili, determinare da quale momento decorre il termine per la notifica della sanzione
➡️ Deve trattarsi di un termine congruo, non eccessivamente lungo
➡️ E deve comprendere i tempi, da parte degli Agenti di Polizia, di acquisire i dati, valutarli e contestare la sanzione
⚠️ ARTICOLO 201
? CODICE DELLA STRADA
➡️ Quando non sia possibile procedere a contestazione immediata, la sanzione viene notificata al trasgressore entro 90 giorni
➡️ Solo in caso di complessità nell’acquisizione dei dati questo termine risulta superiore, non perché aumenti ma perché comincia a decorrere più avanti
➡️ Se il Giudice non ritiene necessario il tempo impiegato dagli Agenti per la valutazione dei dati può annullare il verbale ritenendo tardiva la notifica
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