Il reato di stalking, previsto all’articolo 612-bis del Codice Penale, punisce la condotta di chi pone in essere in un centro lasso di tempo atti persecutori nei confronti di un’altra persona portandola a temere per la propria incolumità e a cambiare necessariamente le proprie abitudini di vita per far fronte a questa situazione.I Giudici della Suprema Corte, con sentenza n° 45547 del 28 ottobre 2016 hanno affermato che nel caso di telefonate mute in un breve lasso di tempo non si configura il reato di stalking bensì quello di molestie, previsto all’articolo 660 del Codice Penale che così descrive la fattispecie punita:
“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro.”
Il motivo per cui i Giudici di merito avevano prosciolto l’imputato dal reato di stalking prediligendo la qualificazione sotto l’alveo delle molestie risiede nel fatto che le telefonate erano mute e si erano verificate in un esiguo lasso di tempo.
Non si erano pertanto realizzati gli estremi della condotta di stalking poiché non vi era stata la minaccia di un male futuro e non vi era stata alcuna alterazione dell’equilibrio psico-fisico della vittima o delle sue abitudini di vita.
Vi era semplicemente una molestia nei confronti di una persona realizzata per un breve periodo e col mezzo di un telefono. Il fatto era meno grave di quello prospettato.
E la Cassazione, confermando la decisione del precedente organo giudicante, così si è espressa:
“Difatti la condotta lesiva risulta compenetrata da sole comunicazioni telefoniche e nulla altro;
[…] E’ unico dato, quindi, valutabile ai fini della penale responsabilità il numero di telefonate, da ritenersi moleste poiché generalmente mute, nel periodo di imputazione – circa 20 mesi – di certo riferibili all’utenza dell’imputato.
E sulla scorta di tale numero il Giudice modenese ha rettamente, anche ad opinione di questa Corte, ricavato la conclusione che, stante il numero esiguo rapportato all’ampio arco temporale, non potesse ritenersi posta in essere la condotta di logoramento psichico e intimidazione atta a suscitar turbamento apprezzabile nella psiche ed abitudini di vita della parte lesa, siccome previsto dalla norma incriminatrice.
In effetti dette telefonate, propio perché in gran parte mute, lumeggiano scopo di molestia, ma sotto tale profilo, pur risultando la condotta ricompresa nella più ampia ipotesi criminosa contesta, il G.U.P. non ha valutata la questione”
Le parole dei Giudici della Suprema Corte appaiono chiare ed esaustive: il numero di telefonate era esiguo e le stessi si sono verificate solo in piccoli momenti su un arco temporale di una ventina di mesi e questo comportamento non ha portato nella vittima a tutte quelle conseguenze atroci e tipiche dello stalking.
Semplici molestie. Condanna confermata.