SMS a fini commerciali solo col consenso dell’interessato
Lo ha stabilito il Garante della Privacy con provvedimento n° 437 del 27 ottobre 2016.
Sotto l’occhio vigile del Garante è finita Wind che tra il 2015 e il 2016 aveva inviato oltre 5 milioni di SMS a propri clienti e anche a possibili nuovi clienti chiedendo il consenso a futuri contatti per promozioni pubblicitarie.
L’essersi rivolto in un modo così intrusivo a utenze di soggetti che non erano loro clienti ha legittimato l’intervento del Garante per violazione dell’articolo 130 del Codice della Privacy.
Difatti attività di marketing diretto possono essere effettuate solo laddove vi sia l’esplicito consenso dell’interessato a ricevere comunicazioni di promozioni vantaggiose o di nuove iniziative della società.
Nel caso di specie, invece, questo consenso preliminare non era stato espresso e la stessa richiesta di consenso tramite la sottoposizione di future promozioni commerciali costituiva già di per sé operazione di marketing senza preventivo consenso.
Il testo del messaggio, poi, era di carattere chiaramente promozionale:

Gentile cliente, grazie per averci scelto! La informiamo che ad oggi non ci risulta il suo consenso ai contatti commerciali e promozionali di Wind. Se desidera entrare nel mondo delle Exclusive promozioni di Wind, rilasci il suo conenso ai contatti commerciali chiamando gratuitamente il 158 entro il 31 agosto 2016! Per info privacy visiti il sito wind.it
Ebbene, con questo messaggio la compagnia telefonica dava per scontato che il soggetto fosse già parte del loro pacchetto clienti e chiedeva il consenso a promozioni commerciali.

Pienamente legittimo nei confronti dei loro clienti, illecita violazione della privacy per coloro che invece erano clienti di altri gestori!
Il Garante contestava inoltre il mancato meccanismo di verifica, da parte dei singoli clienti, della documentazione circa l’esercizio dei propri diritti e il mancato accesso all’elenco dei consensi prestati per campagne di promozione o sponsorizzazione di futuri prodotti commerciali.
Si giungeva pertanto ad un divieto in capo a Wind di procedere ad ulteriori offerte di promozioni tramite sms nei confronti di coloro che non avevano ancora espresso il proprio consenso o verso coloro che erano clienti di altri gestori