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Con il Divorzio si verifica la cessazione di tutti gli effetti civili del matrimonio e in tal sede può essere disposto un assegno di mantenimento al coniuge economicamente debole…

In un recente articolo abbiamo parlato dei Doveri Coniugali… Ecco, da essi discendono una serie di obblighi con conseguenze rilevanti anche in sede di separazione o divorzio!

La ragione per cui il coniuge economicamente debole può aver diritto a ricevere un mantenimento dopo la fine del rapporto è da ravvisarsi nel dovere di contribuzione economica nell’interesse della Famiglia.

Ci sono casi, non troppo rari, in cui la Legge è molto chiara.
L’art. 156 del Codice Civile è uno di questi, leggiamolo insieme:

Art. 156 c.c. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.”

Possiamo trarne diverse conclusioni:

il mantenimento può essere disposto nei confronti del Coniuge economicamente più debole, ossia quello col reddito minore, senza distinzioni tra uomo o donna!

Tale mantenimento viene disposto a favore del Coniuge al quale non viene “addebitata” la separazione o il divorzio. Spieghiamo subito che l’addebito della rottura della coppia viene riconosciuto al Coniuge che abbia trasgredito anche ad uno solo dei Doveri Coniugali (come ad esempio il Coniuge che tradisce l’altro e causa la fine del matrimonio).

L’assegno di mantenimento è proporzionato al tenore di vita a cui il Coniuge economicamente più debole era stato abituato durante la vita matrimoniale, ed è altresì stabilito in base alla situazione patrimoniale del Coniuge obbligato.

Tale assegno viene disposto solo se il Coniuge non ha redditi propri.

Resta fermo in ogni caso l’obbligo i contribuire al mantenimento dei figli!

Se il Coniuge obbligato a versare l’assegno si rende inadempiente e fa di tutto per non pagare, si può chiedere al Giudice di sequestrare parte dei suoi beni.

Se invece c’è solo il pericolo che l’altro possa sottrarsi al pagamento si può chiedere al Giudice che lo obblighi a prestare una garanzia personale o reale, come ad esempio un’ipoteca.