Non tutte le Lesioni sono causate volontariamente, alcune Lesioni semplicemente avvengono, sono “Colpose” ma non vuol dire che nessuno è responsabile!!

Poco tempo fa abbiamo affrontato l’argomento delle Lesioni Personali Dolose, quelle commesse volontariamente da una persona nei confronti di un’altra allo scopo di causargli una Malattia che abbiamo definito come una alterazione funzionale o anatomica di una parte del corpo, e abbiamo visto come si posso suddividere in Lievi, Lievissime, Gravi e Gravissime.

Per completezza, dato che durante l’articolo faremo riferimento alla distinzione tra i vari gradi di Lesioni, riportiamo il link del nostro precedente articolo dove potete trovare la suddivisione: http://www.studiolegalevarliero.it/qual-e-la-differenza-tra-percosse-e-lesioni-personali/

Adesso affrontiamo invece l’ipotesi in cui un soggetto causa Lesioni ad una persona ma involontariamente, esse avvengono a causa di 

  • Negligenza;
  • Imprudenza;
  • Imperizia;
  • o Inosservanza di 
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    • Regolamenti
    • Ordini
    • Discipline

L’ipotesi di Lesioni Colpose è prevista all’articolo 590 del Codice Penale:

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima , della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.”

Si tratta di una disposizione molto importante perché permette di non lasciare vuoti di tutela quando si subiscono delle lesioni.

E ancora più importanti sono i commi successivi dell’articolo perché prevedono una differenziazione delle pene in due casi specifici:

  1. Se le lesioni avvengono a causa di un incidente stradale;
  2. Se le lesioni sono dovute alla violazione delle norme previste per prevenire gli infortuni sul lavoro.

In questi casi, se la vittima subisce lesioni Gravi non è prevista la reclusione fino a 3 mesi bensì una reclusione da 3 mesi a 1 anno, e una multa compresa tra i 500 e i 2000 euro, anziché una multa fino a 309 euro!

Se invece le lesioni sono Gravissime la reclusione prevista è da 1 a 3 anni!

Ricordiamoci una volta in più che deve trattarsi di lesioni non volontarie!

E ricordiamoci anche che stiamo trattando del Reato di Lesioni Personali! Siamo quindi in un ambito penale, nulla toglie che la vittima possa agire in sede civile per ottenere un risarcimento secondo i parametri civilistici!

Se una persona sale in macchina allo scopo di andare a urtare contro un soggetto che gli sta antipatico le lesioni provocate saranno dolose e potrebbe anche parlarsi di tentato omicidio, in questo caso invece si tratta di lesioni provocate involontariamente, causate – come abbiamo detto prima – dal fatto che probabilmente il conducente non è abbastanza abile alla guida!

Lo stesso vale per gli infortuni sul lavoro dove il reato di Lesioni Personali Colpose sussiste solo quando le norme stabilite a prevenire gli infortuni siano state applicate non correttamente o in modo inappropriato ma senza la precisa volontà che il proprio dipendente si faccia male sul lavoro!

La norma di Legge è ancora più specifica e prevede un ulteriore aumento di pena:

Se un soggetto, quando con la propria automobile provoca un incidente che comporta lesioni, ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l, oppure è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena prevede

    • reclusione da 6 mesi a 2 anni se vengono causate lesioni gravi;
    • reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 4 anni se vengono causate lesioni gravissime.

Per completezza vi riportiamo i commi dell’articolo 590 del Codice Penale di cui abbiamo parlato sopra:

“Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e’ commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.”