❌ Ministro Lamorgese
➡️ Gli esercenti non sono tenuti a chiedere la carta d’identità
➡️ Seguirà una circolare di chiarimento
➡️ Ci saranno solo controlli a campione da parte delle Forze dell’Ordine
‼️ Però tutti i testi precedenti indicano che il soggetto che chiede l’esibizione debba anche verificare che i dati del Pass corrispondano a quelli del soggetto che lo esibisce…
⚠️ Decreto-Legge 105 del 23 luglio 2021
❗️Articolo 3
❗️Comma 4
➡️ “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
➡️ Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.
⚠️ DPCM del 17 giugno 2021
❗️Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10 del Decreto Legge 52/2021
❗️Articolo 13
➡️ “Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC”
➡️ 1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
➡️ 2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
? a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
? b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
? c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
? d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali é prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
? e) i vettori aerei, marittimi e terrestri
➡️ 4. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identita’ personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
➡️ 5. L’attivita’ di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.