La vecchia distinzione tra figli Legittimi e Illegittimi ormai non esiste più! Un grande segno di civiltà! Scopri com’è stata modificata la materia della filiazione…

La materia della filiazione ha subito un’importante modifica a seguito della Legge 219/2012 prima e del Decreto Legislativo 154/2013 poi.

Quali sono le innovazioni introdotte dalla Legge del 2012?
Principalmente:

  • Non vi sono più figli illegittimi ma si definiscono “figli naturali” e vengono totalmente equiparati ai figli legittimi, hanno gli stessi diritti!
  • Figli naturali sono coloro che son nati da genitori non sposati tra loro;
  • Anche in ambito ereditario i figli naturali hanno gli stessi diritti di quelli nati all’interno del matrimonio

Qual è stato il passo in più compiuto dal Decreto Legislativo 154/2013?
La fondamentale innovazione consiste nell’eliminazione della distinzione tra figli: ora tutti i figli sono uguali tra loro!

I figli hanno la stessa condizione giuridica e si dividono solo tra:

  • Figlio nato nel matrimonio
  • Figlio nato fuori del matrimonio

Tutti i figli hanno il diritto di essere

  • assistiti
  • mantenuti
  • istruiti
  • educati

Hanno altresì diritto a crescere in famiglia e avere rapporti significativi con i parenti!

Vi sono state ulteriori innovazioni.
Ad esempio non si parla più di “potestà genitoriale” ma di Responsabilità Genitoriale.
Si indica espressamente che il figlio ha l’obbligo di rispettare i genitori contribuire al mantenimento della famiglia finché convive con essa e ovviamente in maniera proporzionata alle sue capacità, sostanze e al suo reddito.

Vi chiederete, come può un figlio nato fuori del matrimonio acquisire tutti i diritti dei figli nati all’interno del matrimonio?
Un tempo era previsto l’istituto della Legittimazione da cui nasceva di conseguenza la differenza tra figli legittimi ed illegittimi. 
Tale istituto è stato abrogato dal Decreto del 2013 di cui abbiamo parlato poco sopra.

Ora è previsto il Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio e tale azione è rimessa alla volontà dei genitori i quali possono farlo anche separatamente.

Anche per il figlio è prevista un’azione: la Dichiarazione Giudiziale di Paternità o Maternità!
Ha gli stessi effetti del riconoscimento e la prova della maternità o paternità può essere fornita con qualunque mezzo.
Tale azione può essere promossa dal figlio se ha compiuto i 14 anni di età.