Se dopo la separazione o il divorzio l’ex coniuge instaura anche solo una convivenza more uxorio con un’altra persona, viene meno l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento da parte del precedente coniuge.

Deve però trattarsi di una convivenza more uxorio, pertanto stabile e regolare come tra moglie e marito, una famiglia di fatto e non una semplice relazione.

In presenza di una simile convivenza stabile, duratura e continuata il Giudice può stabilire che l’ex coniuge non abbia più diritto a percepire il mantenimento da parte dell’ex partner.

Tuttavia il venir meno di tale obbligo non comporta la decadenza dell’obbligo di mantenere i figli che invece rimane in piedi fino alla loro autosufficienza.

Questo è quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza n° 290/2015.

L’uomo sosteneva che fossero ormai venuti meno i presupposti per la corresponsione dell’assegno divorzile nei confronti dell’ex moglie per vari motivi: in primo luogo ella aveva un reddito di oltre 20mila Euro annui, in secondo luogo egli aveva notevoli spese inerenti alla nuova famiglia che nel frattempo aveva creato, ed infine la donna aveva instaurato una convivenza more uxorio pari ad una famiglia di fatto.

La donna sosteneva invece l’infondatezza di tali motivi e chiedeva la conferma dell’assegno in suo favore.

La Corte d’Appello, tuttavia, revocava l’assegno divorzile che ammontava ad Euro 250 mensili e revocava altresì l’assegnazione della casa coniugale in quanto, non essendovi figli, non vi era alcuna ragione che legittimasse la permanenza della donna in quell’abitazione alla luce della nuova famiglia di fatto che la stessa aveva instaurato con un’altra persona e del suo reddito annuo.

La pronuncia in esame ha stabilito che:

“Il diritto al riconoscimento dell’assegno divorzile non viene meno tout court in presenza di una convivenza more uxorio del coniuge beneficiario dell’assegno, bensì solo se tale convivenza presenta i caratteri della stabilità, durata e continuità”

Citando una pronuncia della Cassazione di marzo 2012, la Corte d’Appello di Palermo ha affermato che

“qualora la convivenza more uxorio si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità, tanto da venire ad assumere i connotati della cosiddetta famiglia di fatto, connotata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e modelli di vita, il parametro di valutazione dell’adeguatezza dei mezzi economici a disposizione dell’ex coniuge non può che registrare una tale evoluzione, recidendo, finché duri tale convivenza e ferma rimanendo, in questa fase, la perdurante rilevanza del solo eventuale stato di bisogno in sé, ove non compensato all’interno della convivenza, ogni plausibile connessione con il tenore e il modello di vita economici caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, e ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile fondato sulla conservazione di esso”