➡️ Corte di Cassazione
➡️ Ordinanza n° 35602/2021
➡️ Non sono risarcibili le lesioni provocate da un colpo involontario durante la prova d’esame di arti marziali
⚠️ RESPONSABILITA’ OGGETTIVA ⚠️
➡️ I gestori degli impianti e gli organizzatori degli eventi hanno l’obbligo di garantire la sicurezza degli atleti, adottando tutte le misure necessarie per evitare che si possano verificare eventuali danni agli stessi.
➡️ Devono
⚠️ Garantire l’idoneità delle strutture
⚠️ Controllare le attrezzature
⚠️ Effettuare la manutenzione
⚠️ Predisporre le misure di sicurezza necessarie
‼️ IL CASO ‼️
➡️ Un soggetto subiva frattura del setto nasale durante la prova d’esame di Ju Jitsu
➡️ Costui allora citava in giudizio l’altro ragazzo per ottenere il risarcimento del danno
➡️ La domanda risarcitoria veniva rigettata tanto in primo grado quanto in appello
➡️ In virtù del fatto che chi partecipa all’attività sportiva se ne assume i rischi specifici
⚖️ CASSAZIONE ⚖️
➡️ L’esercizio di una attività sportiva agonistica comporta l’accettazione del rischio che da essa possa derivare un pregiudizio.
➡️ Pertanto, i danni eventualmente sofferti dai partecipanti all’attività, nel caso in cui rientrino nell’alea normale dello sport praticato, ricadono sugli stessi
➡️ Gli organizzatori dell’evento, per sottrarsi da ogni responsabilità, dovranno predisporre le normali cautele idonee a contenere il rischio per la specifica attività sportiva esercitata, in ossequio ad eventuali regolamenti sportivi.
➡️ Tuttavia bisogna anche valutare il grado di preparazione dell’atleta perché al professionista viene richiesto un maggior grado di attenzione rispetto a un dilettante
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