➡️ Corte di Cassazione

➡️ Ordinanza n° 35602/2021

➡️ Non sono risarcibili le lesioni provocate da un colpo involontario durante la prova d’esame di arti marziali

 

⚠️ RESPONSABILITA’ OGGETTIVA ⚠️

➡️ I gestori degli impianti e gli organizzatori degli eventi hanno l’obbligo di garantire la sicurezza degli atleti, adottando tutte le misure necessarie per evitare che si possano verificare eventuali danni agli stessi. 

➡️ Devono 

⚠️ Garantire l’idoneità delle strutture

⚠️ Controllare le attrezzature

⚠️ Effettuare la manutenzione

⚠️ Predisporre le misure di sicurezza necessarie

 

‼️ IL CASO ‼️

➡️ Un soggetto subiva frattura del setto nasale durante la prova d’esame di Ju Jitsu

➡️ Costui allora citava in giudizio l’altro ragazzo per ottenere il risarcimento del danno

➡️ La domanda risarcitoria veniva rigettata tanto in primo grado quanto in appello

➡️ In virtù del fatto che chi partecipa all’attività sportiva se ne assume i rischi specifici

 

⚖️ CASSAZIONE ⚖️

➡️ L’esercizio di una attività sportiva agonistica comporta l’accettazione del rischio che da essa possa derivare un pregiudizio. 

➡️ Pertanto, i danni eventualmente sofferti dai partecipanti all’attività, nel caso in cui rientrino nell’alea normale dello sport praticato, ricadono sugli stessi 

➡️ Gli organizzatori dell’evento, per sottrarsi da ogni responsabilità, dovranno predisporre le normali cautele idonee a contenere il rischio per la specifica attività sportiva esercitata, in ossequio ad eventuali regolamenti sportivi.

➡️ Tuttavia bisogna anche valutare il grado di preparazione dell’atleta perché al professionista viene richiesto un maggior grado di attenzione rispetto a un dilettante 

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