➡️ Giudice di Pace di Alessandria

➡️ Sentenza n° 613/2021

➡️ E’ illegittima la notifica dell’ordinanza di ingiunzione emessa dal Prefetto per violazione del Codice della Strada se non avviene entro 150 giorni

➡️ Articolo 204, comma 2, Codice della Strada

 

‼️IL CASO‼️

➡️ Veniva elevato verbale per marcia vietata

➡️ Il soggetto presentava, allora, opposizione al Prefetto contro il verbale degli Agenti

➡️ L’opposizione veniva respinta dal Prefetto che, al contempo, emetteva odinanza-ingiuzione

➡️ L’ordinanza veniva notificata dopo 150 giorni

In piena violazione dell’articolo 204 del Codice della Strada

➡️ La persona allora ricorreva al Giudice di Pace il quale annullava l’ordinanza del Prefetto a suo carico

 

? GIUDICE DI PACE ?

➡️ Secondo il Giudice, il termine di 150 giorni per la notifica non è ordinatorio bensì perentorio, ossia la notifica è illegittima se avviene dopo questo termine

➡️ Il termine di 150 giorni è proprio requisito di legittimità della sanzione

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